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Il falso rappresentante divenuto erede non può eccepire il difetto di procura (Cass. civ. Sez. III n. 15841 del 17.05.2022)

Principi di diritto (Massima)
Il negozio concluso dal falsus procurator, o da chi abbia ecceduto i limiti delle facoltà conferitegli, integra una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, che si perfeziona con la ratifica del dominus. Tale negozio è perfetto ma temporaneamente inefficace, non potendo qualificarsi né nullo né annullabile. L’inefficacia non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione di parte, e legittimato a sollevarla è unicamente lo pseudo rappresentato, non l’altro contraente. Nel caso in cui il falso rappresentante sia divenuto erede del falsamente rappresentato, la sua posizione, valutata secondo correttezza, esclude che egli possa eccepire il difetto di procura, risultando vincolato al negozio stipulato.

Il Fatto

Una società proponeva domanda di pagamento nei confronti del comproprietario di un immobile, chiedendo la quota del canone di locazione percepito da quest’ultimo. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello, pronunciando sul gravame, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e, nel merito, confermava la condanna al pagamento. In appello, il convenuto aveva eccepito l’assenza di una procura speciale in relazione a una scrittura privata di compravendita della quota, stipulata dal figlio della originaria proprietaria. La Corte territoriale riteneva la scrittura priva di effetti traslativi per mancanza di procura.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, nel scrutinare le eccezioni preliminari, ha confermato l’orientamento secondo cui la notificazione eseguita da un avvocato non iscritto all’albo speciale è nulla e non inesistente. Tale nullità è sanata dalla costituzione dell’intimato, che determina il raggiungimento dello scopo, e dalla applicabilità dell’art. 291 c.p.c. al giudizio di legittimità.

Nel merito, la Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso. Ha richiamato il principio per cui il negozio del falsus procurator non è nullo, ma inefficace, in quanto suscettibile di perfezionamento mediante ratifica. L’inefficacia, non essendo una nullità, è eccepibile solo dallo pseudo rappresentato.

La peculiarità del caso risiede nel fatto che il falso rappresentante, divenuto erede universale della madre falsamente rappresentata, aveva acquisito la qualità di pseudo rappresentato. La Corte ha ritenuto che tale legittimazione, valutata secondo correttezza, non gli consentisse di sollevare l’eccezione di difetto di procura, essendo egli stesso l’autore della stipulazione. L’accettazione dell’eredità lo rende vincolato al negozio.

La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, che dovrà riesaminare il merito alla luce di tali principi, restando assorbito il terzo motivo di ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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