Legittimazione dell’erede e onere della prova del pagamento nella risoluzione (App. Messina n. 309/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’erede subentra in tutti i rapporti giuridici del de cuius, ivi compresa la legittimazione attiva all’azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., che il defunto non aveva esercitato ma avrebbe potuto esercitare, in assenza di rinuncia espressa. In tema di compravendita, l’onere di provare l’avvenuto pagamento del prezzo grava sul compratore; in difetto di tale prova, il venditore può chiedere la risoluzione, che ha effetto retroattivo tra le parti e comporta la restituzione del bene e il risarcimento del danno per il mancato godimento.
Il Fatto
La figlia ed erede di una donna deceduta convenne in giudizio i propri fratelli e nipoti, acquirenti di due unità immobiliari della defunta, chiedendo la risoluzione per inadempimento dei contratti di compravendita per mancato pagamento del prezzo complessivo di 225.000,00 euro (170.000,00 euro per il primo atto e 55.000,00 euro per il secondo). Il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda per difetto di legittimazione attiva dell’erede, ritenendo che l’azione di risoluzione spettasse solo alla defunta e che il suo silenzio integrasse una rinuncia tacita. La figlia, anche quale erede del padre deceduto nelle more, propose appello.
La Motivazione della Corte
La Corte d’Appello ha accolto in parte l’appello, riformando la sentenza. Ha innanzitutto affermato il principio secondo cui l’erede subentra nella posizione contrattuale del defunto e, di conseguenza, nella legittimazione ad agire per la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., poiché l’azione non ha carattere strettamente personale e la defunta non aveva mai rinunciato espressamente ad essa; il silenzio non vale consenso né rinuncia. La Corte ha quindi dichiarato la legittimazione attiva dell’appellante.
Nel merito, la Corte ha esaminato separatamente i due contratti. Per il primo atto (rogito Notaio Persona_3 del 4 aprile 2011), il prezzo di 170.000,00 euro doveva essere pagato entro il 30 aprile 2011 mediante bonifico. La documentazione bancaria prodotta dagli appellati attestava l’avvenuto accredito della somma sul conto corrente intestato alla venditrice, con quietanza liberatoria conforme a quanto pattuito. Le doglianze dell’appellante sull’apertura e gestione del conto e sulla presunta falsità delle firme sono risultate prive di supporto probatorio; la Corte ha pertanto respinto la domanda di risoluzione per questo contratto.
Per il secondo atto (rogito Notaio Persona_4 del 21 agosto 2014), il prezzo di 55.000,00 euro doveva essere pagato mediante assegno bancario. La Corte ha rilevato che gli appellati non hanno fornito alcuna prova dell’effettivo incasso dell’assegno, né risultano movimenti sul conto corrente della venditrice a tale titolo. L’offerta reale del 28 marzo 2018, con cui gli acquirenti hanno offerto all’erede il pagamento di 12.365,87 euro quale “saldo prezzo”, costituisce un implicito riconoscimento dell’inadempimento parziale. La Corte ha quindi accolto la domanda di risoluzione per il secondo contratto, ritenendo il mancato pagamento dell’intero prezzo un inadempimento grave che compromette il sinallagma. Ha dichiarato risolto il contratto con effetto retroattivo ex art. 1458 c.c., ordinando la restituzione del compassesso dell’immobile e disponendo la rimessione della causa sul ruolo per la determinazione del canone locativo dovuto a titolo di risarcimento per il mancato godimento del bene dal rogito alla riconsegna.
Implicazioni Pratiche
- Legittimazione attiva dell’erede: l’erede può proporre l’azione di risoluzione per inadempimento che spettava al defunto, anche se quest’ultimo non l’aveva esercitata, purché non vi sia stata rinuncia espressa; il silenzio del de cuius non equivale a rinuncia. L’avvocato dell’erede deve allegare e provare la qualità di erede e l’assenza di atti dispositivi del defunto incompatibili con l’azione.
- Onere della prova del pagamento: in caso di contestazione del pagamento del prezzo, il compratore che eccepisce l’avvenuto adempimento ha l’onere di provarlo, mediante documentazione bancaria (bonifico, assegno incassato) o quietanza liberatoria conforme al contratto; la mera emissione di assegno non è sufficiente se non se ne prova l’incasso, salva diversa pattuizione.
- Effetti della risoluzione e risarcimento: la risoluzione per inadempimento ha effetto retroattivo e comporta la restituzione della prestazione ricevuta; il danno risarcibile ex art. 1453 c.c. include il mancato godimento del bene dal momento della consegna sino alla restituzione, da liquidarsi secondo il valore locativo, anche mediante consulenza tecnica d’ufficio. L’offerta reale del compratore dopo la domanda di risoluzione è inefficace ex art. 1453, comma 3, c.c.
Provvedimento integrale: scarica il PDF