Tardiva allegazione della domanda risarcitoria e inefficacia ex lege del sequestro (Cass. civ. Sez. 2 n. 15716 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda risarcitoria proposta dopo la maturazione delle preclusioni assertive di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. è inammissibile, senza che possa trovare applicazione la sanatoria prevista per i vizi originari dell’atto introduttivo. L’omessa acquisizione del fascicolo di primo grado ex art. 347 c.p.c. è rimessa al potere discrezionale del giudice d’appello e non determina un vizio del procedimento. La declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario pronunciata d’ufficio dal giudice che accerta l’inesistenza del diritto a cautela del quale era stato concesso ha natura meramente ricognitiva di un effetto ex lege, non integrando un vizio di ultrapetizione. La riforma della sentenza di primo grado impone al giudice d’appello di provvedere a un nuovo regolamento delle spese in base all’esito complessivo della lite, la cui valutazione è globale e unitaria.
Il Fatto
Un erede conveniva in giudizio il fratello, nominato esecutore testamentario dalla zia, e altri soggetti, chiedendo il risarcimento del danno e il rilascio di un fondo caduto in successione. L’attore lamentava che l’esecutore avesse concesso il bene in affitto, in violazione delle disposizioni testamentarie che ne prevedevano la vendita e la ripartizione del prezzo tra gli eredi. Nel corso del giudizio, l’attore allegava tardivamente, in una memoria istruttoria, l’inadempimento di accordi conclusi durante il procedimento di volontaria giurisdizione volto a ottenere l’autorizzazione alla vendita.
Il tribunale accoglieva la domanda risarcitoria. La Corte d’appello, riformando la sentenza, la respingeva, ritenendo la relativa allegazione tardiva e comunque infondata, poiché l’esecutore non aveva assunto alcun obbligo di presenziare alla vendita ed era stato nel frattempo revocato. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione l’attore e, incidentalmente, le altre parti.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina congiuntamente i primi due motivi del ricorso principale, rigettandoli. In primo luogo, chiarisce che l’acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., è una facoltà discrezionale del giudice dell’impugnazione. La sua omissione non genera un vizio di procedura, a meno che la parte non dimostri che dal fascicolo potessero trarsi elementi decisivi non altrimenti rilevabili.
La Corte precisa inoltre che l’art. 164 c.p.c., che prevede la sanatoria dei vizi della domanda, si applica esclusivamente ai vizi originari dell’atto introduttivo. Non è invece invocabile per sanare la proposizione di una domanda nuova o la modificazione della stessa dopo la scadenza del termine per le memorie di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.. In tale ipotesi, la tardività delle allegazioni è sanzionata con l’inammissibilità, non essendo prevista alcuna sanatoria a garanzia del contraddittorio. La Corte ricorda che una domanda formulata per la prima volta in appello costituisce un novum vietato dall’art. 345 c.p.c.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile, in quanto diretto a censurare il merito della domanda risarcitoria, che era stata invece dichiarata inammissibile per la tardività delle allegazioni. Una statuizione in rito, non efficacemente censurata, resta insindacabile, e l’esame delle questioni di merito non può condurre alla cassazione della pronuncia.
Il quarto motivo, concernente la declaratoria d’ufficio dell’inefficacia del sequestro, è rigettato. La Corte afferma che la pronuncia di inefficacia del sequestro, quando viene accertata l’inesistenza del diritto a cautela del quale era stato concesso, è meramente ricognitiva di un effetto che deriva ex lege dall’art. 669-novies, terzo comma, c.p.c.. Non integra pertanto un vizio di ultrapetizione, e la relativa istanza della parte non ha natura di domanda, né la mancata pronuncia determina la formazione di un giudicato. Il quinto motivo, relativo alle spese, è parimenti infondato, poiché il soccombente è risultato tale in entrambi i gradi di giudizio e la valutazione deve essere globale e unitaria.
La Corte dichiara inammissibile anche il ricorso incidentale dei fratelli Goretti Nuzzo, poiché fondato su un fatto diverso da quello dedotto in giudizio e su una questione di qualificazione del testamento non dibattuta nel merito. Infine, rigetta il ricorso incidentale di Pietro Calvaresi, confermando che, in assenza di una somma “attribuita”, il valore della causa va determinato in base al disputatum. Rigetta, quindi, il ricorso principale e i ricorsi incidentali, compensando le spese.
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Nota della Redazione
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