Controllo dei titoli del personale ATA: legittimità della verifica successiva e onere della prova (Cass. civ. Sez. L n. 24200 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione è legittimata a effettuare in ogni momento, anche in sede di aggiornamento delle graduatorie del personale ATA, i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli aspiranti, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. Il controllo può riguardare anche titoli già dichiarati in precedenti procedure, non essendo configurabile un affidamento tutelabile in assenza di una declaratoria di nullità del titolo. In caso di mancata prova del possesso del titolo dichiarato, l’Amministrazione può legittimamente disporre il depennamento dalla graduatoria, senza che il soccorso istruttorio possa essere invocato per supplire all’omessa indicazione di titoli alternativi, atteso il principio di autoresponsabilità del dichiarante e la necessità di garantire la par condicio tra i candidati.
Il Fatto
Un lavoratore, in possesso del diploma di maestro d’arte conseguito presso un istituto paritario successivamente dichiarato decaduto, veniva inserito nella graduatoria di III fascia del personale ATA per il triennio 2017-2019. In sede di aggiornamento per il triennio 2021-2024, l’Amministrazione, a seguito di controlli, disponeva il suo depennamento per mancata produzione del titolo originale. Il lavoratore agiva in giudizio per ottenere il reinserimento, deducendo che il titolo era stato già convalidato in precedenza e che l’impossibilità di esibirlo era dovuta a un sequestro penale. Il Tribunale e la Corte d’appello di Torino rigettavano la domanda, ritenendo legittimo il controllo e non provato il possesso del titolo. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo, relativo alla mancata ammissione di un documento prodotto in appello, la Corte rileva che la decisione impugnata si fonda su una duplice ratio: l’inammissibilità della produzione per tardività e l’inefficacia probatoria del documento stesso, non essendo basato sull’originale. Il ricorrente censura solo la prima ragione, rendendo il motivo inammissibile per non essersi confrontato con l’autonoma ratio decidendi.
La Corte esamina poi il secondo motivo, riguardante la violazione dell’art. 6 del d.m. n. 50/2021 e dell’art. 2697 c.c. Il ricorrente sosteneva che il controllo successivo non potesse mettere in discussione la precedente convalida del titolo. La Cassazione rigetta la censura, richiamando il quadro normativo: l’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 consente all’amministrazione di effettuare controlli, anche a campione e in presenza di ragionevole dubbio, in ogni momento. La precedente convalida non preclude un successivo controllo, né il lavoratore può vantare un affidamento tutelabile in assenza di una declaratoria di nullità del titolo.
Quanto all’onere della prova, la Corte precisa che la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia errato nell’attribuzione dell’onere probatorio. Nella specie, la Corte di merito ha valutato le risultanze istruttorie, ritenendo non provato il possesso del titolo, e tale giudizio di fatto non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, qui non dedotto.
Il terzo motivo, incentrato sulla violazione dei principi di affidamento e imparzialità e sulla mancata applicazione del soccorso istruttorio, è dichiarato inammissibile. La Corte osserva che il ricorrente non si confronta con la statuizione del giudice di merito, secondo cui egli aveva dichiarato esclusivamente il titolo di maestro d’arte. La mancata indicazione del diploma di scuola superiore, titolo alternativo, precludeva ogni valutazione, non potendo il soccorso istruttorio supplire a un’omissione imputabile esclusivamente alla parte, in ossequio al principio di autoresponsabilità e alla par condicio dei concorrenti (Cass. n. 6232/2026).
Infine, il quarto motivo, relativo alla liquidazione delle spese, è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza, che liquida una somma globale senza distinguere le fasi processuali. Il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.