Testamento olografo: le risposte favorevoli all’interrogato non valgono come confessione (Cass. civ. Sez. 2 n. 17356 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di testamento olografo, l’incompleta o omessa indicazione della data costituisce causa di annullabilità dell’atto, trattandosi di requisito di validità che non può essere desunto aliunde. Le risposte favorevoli alla parte che le ha rese in sede di interrogatorio formale non integrano confessione giudiziale, ma possono valere soltanto come indizi, concorrendo con altri elementi alla formazione del convincimento del giudice. L’esecuzione volontaria della disposizione testamentaria invalida, ai sensi dell’art. 590 cod. civ., deve consistere in un’attività positivamente rivolta all’attuazione della disposizione, non essendo sufficiente un comportamento meramente passivo o un uso conforme alla qualità di comproprietario.
Il Fatto
La causa trae origine dall’impugnazione di un testamento olografo privo dell’indicazione del mese e del giorno, recante la sola data “1996”. Il Tribunale di Voghera aveva respinto la domanda di annullamento; la Corte d’appello di Milano, dopo una prima pronuncia cassata da questa Corte, aveva invece dichiarato l’invalidità della scheda testamentaria per incompletezza della data. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi del testatore, deducendo l’erronea valutazione delle dichiarazioni confessorie rese da alcuni coeredi in sede di interrogatorio formale e dell’uso gratuito di un appartamento quale comportamento concludente di convalida.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha escluso che le risposte fornite in sede di interrogatorio formale, in quanto favorevoli alla posizione delle interrogate, potessero essere qualificate come confessione. Non ricorrendo i presupposti dell’art. 2730 cod. civ., tali dichiarazioni non sono fonte di prova legale, ma possono essere apprezzate dal giudice di merito soltanto come indizi, ai sensi della giurisprudenza di legittimità in materia.
Quanto alle ammissioni contenute nella citazione in riassunzione, la Corte ha rilevato che la procura alle liti sottoscritta a margine o in calce all’atto non attribuisce al difensore il potere di rendere dichiarazioni confessorie. Per la valenza confessoria delle ammissioni contenute in una comparsa, è necessario che l’atto sia sottoscritto dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposito mandato;
sul punto, i ricorrenti non avevano trascritto i passaggi essenziali dell’atto né indicato la fase processuale in cui la questione era stata tempestivamente sollevata, con conseguente violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile il motivo relativo all’omesso esame dell’uso gratuito dell’appartamento, rilevando che tale comportamento costituiva il semplice esercizio di una legittima facoltà derivante dal diritto di comproprietà, non già un’attività inequivocabilmente rivolta all’attuazione della volontà del testatore. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e dell’ulteriore somma ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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