Art. 614 c.c. Verbale di consegna
L’autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina o al Ministero delle comunicazioni, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l’altro all’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore.
Funzione della norma
L’art. 614 c.c. disciplina il verbale di consegna del testamento a bordo di nave in una fase successiva sia alla formazione dell’atto sia alla consegna del testamento prevista dall’articolo precedente. Non riguarda la dichiarazione di ultima volontà in sé, ma gli adempimenti successivi alla formazione, destinati a garantire tracciabilità documentale, conservazione dell’atto e futura reperibilità del documento.
Il verbale e la trasmissione ministeriale
L’autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina o al Ministero delle comunicazioni, a seconda che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile: la norma distingue quindi il canale amministrativo di trasmissione in base alla natura della nave su cui l’atto è stato formato.
Il deposito dei due originali
Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel proprio archivio e trasmette l’altro all’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore: la duplicazione dell’atto, già prevista in fase di formazione, trova qui il suo completamento, con la destinazione dei due originali a due archivi distinti, uno centrale e uno territorialmente collegato al testatore.
Errori frequenti
- Ritenere indifferente il canale di trasmissione del verbale. La destinazione al Ministero della marina o al Ministero delle comunicazioni dipende dalla natura militare o mercantile della nave su cui il testamento è stato ricevuto.
- Considerare sufficiente il deposito di un solo originale. La norma prevede la destinazione dei due originali a due archivi distinti: quello del Ministero e quello notarile del luogo di domicilio o ultima residenza del testatore.
Cosa fare
Va verificato che l’autorità marittima o consolare abbia redatto il verbale di consegna e lo abbia trasmesso al Ministero competente in base alla natura della nave.
Va controllato che i due originali del testamento risultino correttamente destinati, rispettivamente, all’archivio del Ministero e all’archivio notarile del luogo di domicilio o ultima residenza del testatore.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.