Art. 568 c.c. Successione dei genitori
A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.
Funzione della norma e presupposto applicativo
L’art. 568 c.c. ha la funzione precisa e circoscritta di regolare la chiamata dei genitori come ascendenti immediati nella sola fattispecie in cui manchino le categorie anteriori o concorrenti indicate dalla stessa disposizione: prole, fratelli o sorelle, o loro discendenti.
Il rapporto con l’art. 565 c.c.
Il rapporto con l’art. 565 c.c. è di specificazione: l’art. 565 c.c. inserisce gli ascendenti tra le categorie dei successibili, mentre l’art. 568 c.c. isola il caso dei genitori e lo distingue da quello degli ascendenti ulteriori, che resta esterno al perimetro immediato di questa norma.
La natura della chiamata: a titolo universale
La chiamata è a titolo universale, sicché ciascun genitore acquista la qualità di chiamato all’intera eredità per quota, con i conseguenti effetti ordinari dell’accettazione, anche tacita, o della rinuncia secondo la disciplina generale del chiamato all’eredità.
Il genitore superstite
Se uno dei genitori è premorto oppure non può o non vuole succedere, l’intera eredità si devolve al genitore superstite. La norma equipara, ai fini di questa devoluzione integrale, la premorienza, l’incapacità di succedere e la rinuncia.
Casi pratici
Una persona muore senza figli, senza fratelli o sorelle né loro discendenti, lasciando entrambi i genitori in vita: l’eredità si divide in parti uguali tra padre e madre.
La stessa persona muore con un solo genitore in vita, essendo l’altro premorto: l’intera eredità si devolve al genitore superstite.
Un genitore chiamato ai sensi dell’art. 568 c.c. rinuncia all’eredità: l’intera eredità si devolve all’altro genitore, poiché la norma equipara il caso della rinuncia a quello della premorienza o dell’incapacità di succedere.
Errori frequenti
- Applicare l’art. 568 c.c. anche in presenza di prole, fratelli, sorelle o loro discendenti. La norma opera solo in loro assenza.
- Confondere la chiamata dei genitori con quella degli ascendenti ulteriori. L’art. 568 c.c. riguarda esclusivamente i genitori, non i nonni o gli ascendenti di grado più remoto.
- Ritenere che la rinuncia di un genitore comporti conseguenze diverse dalla premorienza. La norma equipara le due ipotesi, devolvendo l’intera eredità al genitore superstite.
- Trascurare gli effetti ordinari dell’accettazione tacita o della rinuncia. Ciascun genitore, quale chiamato a titolo universale, resta soggetto alla disciplina generale del chiamato all’eredità.
Cosa fare
Va verificata preliminarmente l’assenza di prole, fratelli, sorelle o loro discendenti, condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 568 c.c.
Va accertato se entrambi i genitori sono in vita e in grado di succedere, per stabilire se la devoluzione avviene in parti uguali o per intero al genitore superstite.
In caso di premorienza, incapacità o rinuncia di uno dei genitori, va verificato che l’intera eredità sia correttamente devoluta all’altro genitore.
La posizione di ciascun genitore va trattata secondo la disciplina generale del chiamato all’eredità, valutando anche gli effetti di un’eventuale accettazione tacita.
Nota della Redazione
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