Art. 768-sexies c.c. Rapporti con i terzi
All’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell’articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.
L’inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell’articolo 768-quinquies.
Funzione della norma
L’art. 768-sexies c.c. va letto come disposizione complementare agli artt. 768-bis, 768-quater e 768-quinquies c.c.: il patto di famiglia è il contratto inter vivos di trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni a uno o più discendenti, il cui assetto ordinario presuppone la partecipazione dei legittimari attuali e la loro liquidazione, mentre l’art. 768-sexies c.c. disciplina il diverso problema di chi non abbia partecipato al contratto e si presenti all’apertura della successione del disponente come coniuge o altro legittimario non soddisfatto.
Il diritto dei legittimari non partecipanti o sopravvenuti
La norma riconosce al coniuge e agli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto, situazione che può verificarsi quando la loro qualità di legittimario sia sopravvenuta rispetto al momento della stipula, ad esempio per un matrimonio successivo o la nascita di un nuovo discendente, il diritto di chiedere ai beneficiari del patto il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell’art. 768-quater c.c., aumentata degli interessi legali: si tratta dello stesso meccanismo di liquidazione previsto per i legittimari partecipanti, esteso a quelli rimasti estranei al contratto per ragioni oggettive o sopravvenute.
La sanzione per l’inosservanza: impugnazione ex art. 768-quinquies c.c.
L’inosservanza delle disposizioni del primo comma, cioè il mancato pagamento della somma dovuta ai legittimari non partecipanti o sopravvenuti, costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 768-quinquies c.c.: la norma collega quindi il rimedio previsto per i vizi del consenso anche alla violazione dell’obbligo di liquidazione dei legittimari rimasti estranei al patto, integrando così il sistema di tutela complessivo dei soggetti che non hanno partecipato alla stipula originaria.
Errori frequenti
- Ritenere che i legittimari non partecipanti al patto di famiglia siano privi di tutela. La norma riconosce loro il diritto di chiedere ai beneficiari il pagamento della somma corrispondente alla quota di legittima, maggiorata degli interessi legali.
- Trascurare l’incidenza dei legittimari sopravvenuti dopo la stipula del patto, come nel caso di un successivo matrimonio o della nascita di un discendente. Anche questi soggetti rientrano nell’ambito di tutela della norma.
Cosa fare
Va verificato, all’apertura della successione dell’imprenditore, se vi siano legittimari, coniuge compreso, che non abbiano partecipato al patto di famiglia, per accertare il loro diritto alla liquidazione.
Va calcolata la somma dovuta a tali legittimari secondo il valore delle quote previsto dal secondo comma dell’art. 768-quater c.c., maggiorata degli interessi legali.
Va valutata, in caso di inosservanza dell’obbligo di pagamento, la possibilità di impugnazione ai sensi dell’art. 768-quinquies c.c.