Opposizione alla donazione indiretta non esperibile oltre il termine ventennale (Cass. civ. n. 4523 del 11.02.2022)
Principi di diritto (Massima)
Il coniuge e i parenti in linea retta del disponente possono proporre, anche prima dell’apertura della successione, l’azione di accertamento della natura simulata di un negozio giuridico che dissimuli una donazione indiretta, allo scopo di notificare e trascrivere l’opposizione di cui all’art. 563, quarto comma, cod. civ. Tale opposizione ha natura cautelare ed è preordinata a sospendere il decorso del termine ventennale previsto dal primo comma della medesima disposizione, entro il quale il legittimario può chiedere la restituzione dell’immobile anche agli aventi causa del donatario. L’opposizione non è, tuttavia, esperibile in relazione ad atti di liberalità, diretti o indiretti, trascritti da oltre vent’anni, poiché non avrebbe senso consentire uno strumento cautelare finalizzato all’esperimento di una domanda non più proponibile. L’azione di riduzione e quella di restituzione restano, in ogni caso, esercitabili soltanto dopo l’apertura della successione del disponente.
Il Fatto
Il ricorrente, figlio del disponente, conveniva in giudizio i genitori per ottenere l’accertamento della natura simulata di due atti di compravendita stipulati nel 1972 e nel 1973, con i quali questi avevano acquistato in parti uguali un immobile. Secondo l’attore, il bene era stato pagato per intero con denaro del padre, sicché l’intestazione della metà indivisa alla madre dissimulava una donazione. Il figlio agiva, in qualità di legittimario, per far valere la potenziale lesione dei propri diritti successori, avendo notificato e trascritto l’atto di opposizione di cui all’art. 563, quarto comma, cod. civ.
Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda per difetto di legittimazione attiva, e la Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo il rimedio dell’opposizione applicabile solo alle donazioni dirette, non a quelle indirette, e comunque ai soli atti trascritti dopo l’entrata in vigore della novella del 2005. Avverso tale sentenza il figlio proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che la riforma avrebbe legittimato il legittimario ad agire in accertamento anche prima dell’apertura della successione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina la natura dell’opposizione alla donazione, qualificandola come rimedio a contenuto essenzialmente cautelare, che non assicura alcuna tutela attuale al legittimario ma gli consegna soltanto un risultato ipotetico e futuro: sospendere il decorso del termine ventennale entro cui, dopo l’apertura della successione e previa riduzione, potrà pretendere la restituzione del bene dal donatario o dai suoi aventi causa. L’opposizione evita, in sostanza, che sul bene si consolidino diritti di terzi acquirenti di buona fede.
La Corte riconosce che, quando la liberalità è realizzata attraverso uno strumento negoziale diverso dal tipo legale della donazione, il legittimario deve poter ottenere un accertamento giudiziale della natura sostanzialmente donativa del negozio, quale presupposto necessario per notificare e trascrivere l’opposizione. In tal caso, l’azione di simulazione non è finalizzata all’esercizio dell’azione di riduzione, ma al più circoscritto scopo di attivare il rimedio cautelare di cui all’art. 563, quarto comma, cod. civ.
La Corte precisa tuttavia che il legittimario è tenuto a dimostrare che la liberalità indiretta abbia avuto ad oggetto direttamente il bene e non il denaro utilizzato per l’acquisto, richiamando il costante insegnamento secondo cui occorre distinguere tra donazione del denaro e donazione dell’immobile acquistato con quello. Solo nella seconda ipotesi può configurarsi l’esperibilità del rimedio restitutorio.
Nel caso di specie, gli atti di compravendita erano stati stipulati e trascritti nel 1972 e nel 1973, e al momento della proposizione della domanda il termine di venti anni era ampiamente decorso. Il ricorrente invocava una lettura evolutiva della novella del 2005, sostenendo che il termine dovesse decorrere dall’entrata in vigore della nuova disciplina. La Corte rigetta la tesi, rilevando che l’assenza di norme di diritto intertemporale non consente di computare il termine dalla data della riforma, essendo l’unico termine previsto dalla norma quello di venti anni dalla trascrizione della donazione.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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