Art. 525 c.c. Revoca della rinunzia

Art. 525 c.c. — Fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità.

La rinuncia all’eredità è un atto giuridico unilaterale con cui il chiamato dismette il proprio diritto di accettare; il rinunziante è considerato come se non fosse mai stato chiamato, per effetto retroattivo previsto dall’art. 519 c.c. Questo effetto, però, non discende dalla sola rinuncia, ma dall’avvenuto acquisto dell’eredità da parte degli altri chiamati: fino a quando ciò non si verifichi, il rinunziante può sempre esercitare il diritto di accettazione, come specifica l’art. 525 c.c.

Cosa prevede l’articolo

La norma stabilisce che il diritto di accettare, per chi vi ha già rinunziato, non si estingue con la rinuncia stessa: resta esercitabile fino alla prescrizione del diritto di accettare. Questa possibilità incontra due limiti: non deve essere già stata acquistata l’eredità da un altro dei chiamati, e l’accettazione tardiva non può pregiudicare le ragioni che i terzi abbiano nel frattempo acquistato sui beni dell’eredità.

Applicazione pratica

Quando più chiamati concorrono alla stessa eredità (chiamata congiuntiva) e uno di essi accetta, la quota che sarebbe spettata al rinunziante si accresce automaticamente alle quote dei chiamati concorrenti, e la rinunzia del primo diventa a quel punto irrevocabile: la quota di chi ha accettato è infatti potenzialmente estesa a tutta l’eredità, senza che serva un’accettazione specifica della quota rinunciata.

Questo automatismo, però, incontra un limite ulteriore: se ricorrono i presupposti della rappresentazione, questa prevale sull’accrescimento. In tal caso, l’accrescimento resta sospeso finché il rappresentante non accetti o perda a sua volta il diritto di farlo — e la rappresentazione, non avendo limiti di grado, “opera in infinito” tra i discendenti. L’acquisto per rappresentazione, a sua volta, non è automatico: richiede che il rappresentante accetti, espressamente o tacitamente, o che si verifichino le fattispecie previste per l’acquisto senza accettazione formale. Fino a quel momento, coesistono il diritto di accettazione del rinunziante originario e quello dei chiamati ulteriori. Il termine per accettare resta, di regola, quello ordinario di dieci anni, salva l’abbreviazione ottenuta tramite la fissazione di un termine al chiamato.

Giurisprudenza

Problema: se la rinuncia faccia venir meno definitivamente la delazione del chiamato, o se questi conservi il diritto di accettare successivamente, e in che rapporto stia questa persistenza con i meccanismi di accrescimento e rappresentazione tra più chiamati.

«La rinuncia all’eredità consiste in un atto giuridico unilaterale, mediante il quale il chiamato all’eredità dismette il suo diritto di accettarla. Il compimento dell’atto determina la perdita del diritto all’eredità ed il rinunciante è considerato come se non fosse stato mai chiamato (cosiddetto effetto retroattivo della rinuncia): tanto discende dalla lettera dell’istituto disciplinato dall’art. 519 c.c. L’effetto prima indicato, tuttavia, non discende dalla sola rinuncia, ma dall’avvenuto acquisto dell’eredità da parte degli altri chiamati; fino a quando ciò non si verifichi, il rinunziante può sempre esercitare il diritto di accettazione, come è specificato dall’art. 525 c.c.» (così Cass., sentenza n. 37927/2022).

«Si insegna comunemente che il chiamato all’eredità, che vi abbia inizialmente rinunciato, può, ex art. 525 c.c., successivamente accettarla (in tal modo revocando implicitamente la precedente rinuncia) in forza dell’originaria delazione e sempre che questa non sia venuta meno in conseguenza dell’acquisto compiuto da altro chiamato (Cass. n. 8912/1998; Cass. n. 4745/2003). Il venir meno della delazione si verifica certamente quando, in presenza di una chiamata congiuntiva, almeno uno dei chiamati in concorso con il rinunziante abbia accettato l’eredità. In questo caso, infatti, la quota che sarebbe stata devoluta al rinunziante si accresce automaticamente alle quote dei chiamati congiuntamente con lui e la rinunzia del primo diventa irrevocabile (art. 525 c.c.). Questo effetto si spiega perché, in ipotesi di chiamata congiuntiva, la quota di chi abbia accettato è potenzialmente estesa a tutta l’eredità (Cass. n. 8021/2012, Cass. n. 2549/1966, dove la precisazione che non occorre che i coeredi abbiano specificatamente accettato la quota rinunziata). Tuttavia, non sempre alla vacanza della quota si determinano i presupposti perché possa operare l’istituto dell’accrescimento, perché un ulteriore limite all’efficacia di quest’ultimo è dato dall’eventuale ricorrenza dei presupposti per l’applicabilità dell’istituto della rappresentazione, che prevale sull’accrescimento (art. 674, ult. co., c.c., art. 522 c.c. che fanno salvo il diritto di rappresentazione). Quando ricorrono i presupposti della rappresentazione, il diritto di accrescimento rimane subordinato al fatto che il rappresentante non voglia o non possa accettare, e sempre che non vi siano ulteriori discendenti: la rappresentazione opera in infinito (art. 469 c.c.). Solo in questo caso verrà meno l’ordine di prevalenza stabilito dalla legge e l’accrescimento conseguirà la sua integrale realizzazione. Fino a quel momento, secondo il comune modo di vedere, si determina un periodo di coesistenza del diritto di accettazione a favore tanto del chiamato rinunziante quanto dei successivi chiamati, con relativa persistenza quindi della delazione del rinunziante accanto a quella del chiamato ulteriore (Cass. n. 1403/2007). A sua volta l’acquisto dell’eredità da parte dei chiamati per rappresentazione non opera automaticamente, per effetto della sola delazione determinata dalla rinunzia dell’ascendente, ma richiede che il rappresentante acquisti l’eredità per accettazione espressa o tacita o per il verificarsi delle fattispecie di cui rispettivamente agli art. 485, ult. co., e 527 c.c. (Cass. n. 5247/2018). Come di regola, l’accettazione, salvo abbreviazione del termine ai sensi dell’art. 481 c.c., può avvenire nell’ordinario termine di prescrizione decennale.» (così Cass., sentenza n. 29146/2022).

In termini sostanzialmente conformi, richiamando lo stesso principio e le stesse pronunce (Cass. n. 8021/2012, Cass. n. 2549/1966, Cass. n. 1403/2007, Cass. n. 5247/2018, Cass. n. 29146/2022), si esprime anche Trib. Ancona, sentenza n. 852/2025, precisando ulteriormente che la delazione a favore del rinunziante viene meno definitivamente solo quando, in caso di chiamata congiuntiva, un altro chiamato — anche per rappresentazione — abbia accettato, oppure per prescrizione del diritto ex art. 480 c.c.

Conseguenza pratica: il rinunziante conserva il diritto di accettare finché nessun altro chiamato in concorso con lui abbia accettato l’eredità; se ricorrono i presupposti della rappresentazione, l’accrescimento resta sospeso fino a che il rappresentante non accetti o perda il diritto di farlo, e solo allora la delazione del rinunziante si estingue definitivamente.

Problema: se la rinuncia, una volta validamente resa nella forma solenne, possa essere revocata tacitamente, oppure se sia ammissibile solo una nuova, autonoma accettazione (anche tacita) dell’eredità.

«Una revoca tacita della rinunzia è inammissibile» (Cass. n. 21014/2011; Cass. n. 3958/2014; Cass. n. 4846/2003) (così Cass., sentenza n. 37927/2022).

Su questo punto si registra un dibattito. Secondo Trib. Pavia, sentenza n. 225/2024, un orientamento tende «ad esaltare la formalità dell’atto di rinunzia che, per l’importanza dei suoi effetti (dismissivi), non potrebbe che essere rimossa da un atto solenne contrario, facendo in sostanza applicazione del principio del contrarius actus (atto contrario di pari solennità)». A questa tesi dell’inammissibilità della revoca tacita se ne affianca un’altra (Cass. n. 3457/1984; Cass. n. 16913/2011; Cass. n. 6070/2012; Cass. n. 13599/2016), che ammette la possibilità di una successiva accettazione dell’eredità, anche tacita, da parte dell’originario rinunciante: qui l’atto di “revoca” non sarebbe un negozio autonomo, ma il semplice effetto di una sopravvenuta accettazione, il cui verificarsi si desume dal riscontro della validità e operatività di questa nuova accettazione, espressa o tacita.

«La rinunzia all’eredità non fa venir meno la delazione del chiamato, stante il disposto dell’art. 525 c.c. e non è, pertanto, ostativa alla successiva accettazione, che può essere anche tacita, allorquando il comportamento del rinunciante (che, nella specie, si era costituito in giudizio, allegando la sua qualità di erede e riportandosi alle difese già svolte dal de cuius) sia incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione ereditaria.» (Cass., sez. III, 18 aprile 2012, n. 6070).

«Pertanto (art. 525 c.c.) il chiamato all’eredità che vi abbia inizialmente rinunciato può successivamente accettarla, in forza dell’originaria delazione, sempre che questa non sia venuta meno, circostanza che, a detta del ricorrente, risulterebbe essersi verificata nel caso in esame per l’effetto della devoluzione dell’eredità allo Stato (Cass., 18 aprile 2012, n. 6070); resta comunque, come detto, la inammissibilità di una revoca tacita e per facta concludentia (tramite comportamenti concludenti) della rinunzia.» (Cass., sentenza n. 6803/2026).

«L’effetto [retroattivo], tuttavia, non discende dalla sola rinuncia, ma dall’avvenuto acquisto dell’eredità da parte degli altri chiamati; fino a quando ciò non si verifichi, il rinunziante può sempre esercitare il diritto di accettazione, come è specificato dall’art. 525 c.c. In considerazione di queste rilevanti conseguenze, l’art. 519 c.c. richiede che l’atto di rinuncia sia rivestito da una forma solenne: la legge indica che essa deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere e inserita nel registro delle successioni. Si è affermato che, ai sensi dell’art. 519 c.c., la dichiarazione di rinunzia all’eredità non può essere sostituita neanche da una scrittura privata autenticata. La forma suddetta è a pena di nullità, in quanto l’indicazione dell’art. 519 c.c. rientra tra le previsioni legali di forma ad substantiam (quale requisito di validità dell’atto), di cui all’art. 1350, n. 13, c.c. (Cass., sez. 2, sentenza n. 4274 del 2013). Ciò premesso, deve darsi continuità al seguente principio di diritto: “Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c. — in tema di rinunzia all’eredità, la quale determina la perdita del diritto all’eredità ove ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri chiamati — l’atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile” (Cass. n. 21014/2011; Cass. n. 3958/2014; Cass. n. 4846/2003).» (Cass., sentenza n. 6803/2026).

Conseguenza pratica: non è ammissibile una revoca tacita, in senso proprio, dell’atto di rinuncia — la forma solenne dell’art. 519 c.c. esige un atto altrettanto solenne per rimuoverne gli effetti. Resta invece possibile, finché la delazione non sia venuta meno, una nuova accettazione dell’eredità, anche tacita, quando il comportamento del rinunziante sia inequivocabilmente incompatibile con la volontà di non accettare.

Problema: come interagiscano il termine eventualmente fissato al chiamato in ordine successivo (ex art. 481 c.c.) e la possibilità, per il rinunziante originario, di revocare la propria rinuncia prima che l’accrescimento si consolidi.

«In linea di principio, l’eventuale concessione di un termine per l’accettazione al chiamato in ordine successivo non è destinata a giocare alcun ruolo sulla revocabilità della rinunzia: la concessione del termine, secondo la sua funzione tipica, determinerà anche in questo caso l’abbreviazione del termine per l’accettazione, ma non comporterà — essa stessa — il sorgere del presupposto della revoca, che rimarrà pur sempre costituito dalla mancata accettazione del chiamato in ordine successivo. In sostanza, quando la rinunzia proviene da chi sia chiamato all’eredità congiuntamente con altri, i quali abbiano già accettato, l’inutile decorso del termine ex art. 481 c.c. al chiamato in ordine successivo anticiperà l’effetto automatico dell’accrescimento, altrimenti destinato a realizzarsi solo con il compimento della prescrizione o con la rinunzia del chiamato per rappresentazione, e sempre che quest’ultimo non abbia a sua volta discendenti. È ovvio che l’accrescimento rimane definitivamente impedito se, prima della scadenza del termine, il rinunziante revochi la rinunzia. Identicamente, quell’effetto non si realizza se il chiamato per rappresentazione esercita il proprio diritto di accettare l’eredità nel termine accordato.» (così Cass., sentenza n. 29146/2022).

«La formale revoca della rinuncia sopraggiunta in pendenza del termine per l’accettazione dell’eredità fissato all’erede in rappresentazione, senza che questi abbia accettato, impedisce infatti che possa aver luogo l’accrescimento a favore dei chiamati congiuntamente con il rinunziante. Una volta concesso il termine, tale effetto si sarebbe realizzato solo dopo lo spirare del termine, e sempre che, nel frattempo, non fosse intervenuta la revoca della rinunzia da parte del rinunziante o l’accettazione da parte del chiamato per rappresentazione.» (così Cass., sentenza n. 29146/2022).

Conseguenza pratica: fissare un termine al chiamato successivo non crea, di per sé, un presupposto di revoca: semplicemente anticipa il momento in cui l’accrescimento si produce, se il termine decorre inutilmente. Il rinunziante conserva comunque la possibilità di revocare — o meglio, di accettare successivamente — fino a quando l’accrescimento non si sia consolidato per il decorso del termine o per l’accettazione del rappresentante.

Problema: se l’atto di revoca della rinuncia debba essere annotato nel registro delle successioni.

«L’art. 52 disp. att. c.c. non prevede l’inserimento, nel registro delle successioni, degli estremi degli atti di revoca di rinunzia ad eredità, come peraltro si può ricavare dalla lettura del comma 3 della citata norma ove, nel fissare la composizione di detto registro, stabilisce che “il registro è diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d’inventario e all’amministrazione e liquidazione delle eredità beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli articoli 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell’invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito. Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all’eredità. Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti, nonché gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori testamentari”, senza cenno alcuno agli atti di revoca della rinunzia, ex art. 525 c.c. Mancando quindi tale dato relativo all’atto dichiarato inefficace, non vi è obbligo di legge che imponga la annotazione — nel medesimo registro — dell’atto che lo abbia annullato.» (così Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza n. 941/2024).

Conseguenza pratica: l’assenza di annotazione nel registro delle successioni non incide sulla validità della successiva accettazione: il sistema pubblicitario è costruito per le dichiarazioni di rinunzia, non per gli atti che ne consolidano il superamento tramite una nuova accettazione.

Errori frequenti

  • Credere che la rinuncia sia sempre revocabile tacitamente: la giurisprudenza prevalente esclude la revoca tacita in senso proprio, richiedendo semmai una nuova, autonoma accettazione (anche tacita) prima che la delazione si estingua.
  • Pensare che la sola rinuncia faccia venir meno definitivamente la delazione: persiste fino all’acquisto da parte di un altro chiamato o alla prescrizione del diritto di accettare.
  • Ignorare che, in caso di chiamata congiuntiva, l’accettazione di un coerede rende irrevocabile la rinuncia degli altri, per accrescimento automatico della loro quota.
  • Trascurare che la rappresentazione prevale sull’accrescimento, sospendendone gli effetti finché il rappresentante non accetti o perda a sua volta il diritto di farlo.
  • Credere che la revoca della rinuncia debba essere annotata nel registro delle successioni: la legge non lo prevede.

Collegamenti

Art. 469 c.c. (rappresentazione), art. 480 c.c. (prescrizione del diritto di accettare), art. 481 c.c. (fissazione di un termine al chiamato), art. 485 c.c. e art. 487 c.c., art. 519 c.c. (forma della rinuncia), art. 522 c.c. (devoluzione nelle successioni legittime), art. 527 c.c., art. 674 c.c. (accrescimento testamentario), art. 52 disp. att. c.c. (registro delle successioni).

L’art. 525 c.c. tempera la rigidità formale della rinuncia con un margine di ripensamento sostanziale: non una revoca in senso tecnico, ma la possibilità di accettare comunque, finché nessun altro chiamato abbia già consolidato il proprio acquisto e finché il tempo non abbia definitivamente chiuso la partita.

Nota della Redazione

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