Art. 799 c.c. Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle

La nullità della donazione, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione.

Funzione della norma

L’art. 799 c.c. si inserisce nel quadro della disciplina delle donazioni come norma di chiusura a vocazione conservativa, il cui tratto più caratteristico è quello di derogare, in modo mirato e circoscritto, al principio generale di insanabilità della nullità sancito dall’art. 1423 c.c. Quest’ultimo stabilisce che il contratto nullo non può essere convalidato, salvo che la legge disponga diversamente: ed è precisamente questa clausola di riserva che apre lo spazio applicativo dell’art. 799 c.c., il quale costruisce una fattispecie derogatoria fondata non su una guarigione oggettiva dell’atto, ma su un comportamento soggettivamente qualificato dei successori del donante. La ratio della norma si comprende pienamente solo tenendo presente il contesto in cui essa opera: la morte del donante.

L’insanabilità in vita e la sanatoria post mortem riservata agli eredi

«La donazione nulla, nella specie per difetto della forma imposta dall’art. 782 c.c., è insuscettibile di sanatoria da parte del donante, che può soltanto rinnovarla con efficacia ex nunc, mediante un altro atto dotato dei requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla legge per porre in essere tale negozio. Una convalida della donazione nulla può essere, invece, eccezionalmente compiuta, ai sensi dell’art. 799 c.c., solo dagli eredi o dagli aventi causa del donante, purché a conoscenza del motivo di nullità, mediante conferma o volontaria esecuzione del negozio successive alla morte del donante (Cass. 1867/1967). L’esecuzione della donazione nulla, disciplinata dall’art. 799 c.c., analogamente a quanto è richiesto, in via generale, dall’art. 1444 c.c. per la convalida dei contratti annullabili, impedisce ai coeredi o aventi causa del donante di far valere la nullità, da qualunque causa dipenda, in quanto i medesimi, con atti o fatti di contenuto non equivoco, il cui accertamento di fatto spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, diano volontaria esecuzione alla volontà del donante e del donatario, con la consapevolezza della causa della nullità (Cass. 2143/1964). Perché possa ravvisarsi, tuttavia, una donazione nulla, che possa formare oggetto di conferma o di esecuzione volontaria, occorre accertare la sussistenza di un accordo tra donante e donatario, essendo insufficiente una dichiarazione unilaterale dell’intenzione di donare del donante non accettata formalmente dal donatario.» (Cass. 2700/2019)

I requisiti della conferma o dell’esecuzione volontaria

La conferma o l’esecuzione volontaria della donazione nulla richiedono la volontà di attribuire efficacia all’atto invalido e la conoscenza della causa di nullità, e occorre distinguere la vera convalida della donazione nulla dall’autonoma liberalità che l’erede intenda eventualmente compiere in proprio (Cass. 9091/2018). Quando la convalida si pretende da un atto formale, esso deve contenere gli elementi richiesti in collegamento con l’art. 1444 c.c., e una semplice scrittura privata priva di tali elementi non è sufficiente (Trib. Perugia 1460/2024).

Il riparto dell’onere probatorio e la natura dell’eccezione

Grava sulla parte che intende far valere la conferma l’onere di provare gli atti o i fatti non equivoci di conferma o esecuzione volontaria, la conoscenza della causa di nullità da parte dell’erede, e l’effetto preclusivo che ne consegue rispetto alla successiva azione di nullità (Trib. Bergamo 2024). La convalida della donazione nulla costituisce eccezione di merito in senso stretto, quindi non rilevabile d’ufficio e soggetta alle ordinarie preclusioni difensive (Trib. Bergamo 516/2025).

Errori frequenti

  • Ritenere che il donante stesso possa sanare in vita la donazione nulla. La sanatoria, ai sensi dell’art. 799 c.c., è riservata esclusivamente agli eredi o aventi causa, ed opera solo dopo la morte del donante; questi può solo rinnovare l’atto con efficacia ex nunc.
  • Ritenere sufficiente una generica presa d’atto della donazione da parte degli eredi. Occorrono atti o fatti non equivoci di conferma o esecuzione volontaria, accompagnati dalla conoscenza della causa di nullità.
  • Ritenere rilevabile d’ufficio l’eccezione di convalida della donazione nulla. Si tratta di un’eccezione di merito in senso stretto, soggetta alle ordinarie preclusioni difensive.

Cosa fare

Va verificato se, dopo la morte del donante, gli eredi abbiano posto in essere atti o fatti non equivoci di conferma o di esecuzione volontaria della donazione nulla, con piena consapevolezza della causa di nullità.

Va accertata la sussistenza di un accordo tra donante e donatario alla base della donazione, presupposto indispensabile perché possa configurarsi una donazione nulla suscettibile di conferma.

Va tempestivamente sollevata, ove ne ricorrano i presupposti, l’eccezione di convalida della donazione nulla, trattandosi di eccezione in senso stretto non rilevabile d’ufficio.

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