Nomina RSPP negli istituti scolastici: nessuna preferenza per il personale interno (TAR Abruzzo n. 196 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Negli istituti di istruzione, l’art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008 non introduce alcun diritto di preferenza del personale interno all’unità scolastica rispetto al personale di una diversa unità scolastica nella designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) qualora il datore di lavoro non opti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio. La norma, nel prevedere che la designazione debba avvenire tra il personale interno all’unità scolastica e il personale interno ad altra unità che si dichiari disponibile a operare in una pluralità di istituti, regola in maniera identica le due categorie, rendendo legittima la procedura selettiva che porti alla nomina di un docente di altro istituto. L’art. 7, comma 6, lett. b), del d.lgs. n. 165/2001 non attribuisce al personale interno alcun diritto a ottenere l’incarico, ma impone all’amministrazione di aver accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne soltanto prima di conferire l’incarico a soggetti esterni alla pubblica amministrazione. L’indizione di una procedura selettiva costituisce la modalità ordinaria di attribuzione degli incarichi, sicché essa non richiede una motivazione analitica, che è invece doverosa per i conferimenti diretti. La scelta di non procedere al conferimento diretto può essere sindacata solo per illogicità o arbitrarietà.

Il Fatto

Con avviso pubblico del 28 settembre 2023, un istituto scolastico di Teramo indiceva una procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di RSPP, rivolta al personale interno dell’istituto, al personale di scuole vicine, ai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni e a esperti esterni. Alla selezione partecipavano un docente interno all’istituto, che otteneva il punteggio di 43, e un docente di un vicino istituto, che otteneva 94 punti. L’incarico veniva conferito a quest’ultimo. Il docente interno impugnava l’avviso pubblico, deducendo la violazione dell’obbligo di preferire il personale interno e la carenza di motivazione, chiedendo anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando nel merito le censure nonostante il possibile profilo di inammissibilità per mancata impugnazione dell’atto di conferimento, ritenuto superabile in ragione dell’infondatezza del gravame.

Quanto alla presunta priorità del personale interno, il Collegio ha rilevato che l’art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008 individua due categorie tra cui il datore di lavoro deve scegliere: il personale interno all’unità scolastica disponibile e il personale di altra unità scolastica disponibile a operare in una pluralità di istituti. La disposizione disciplina in maniera identica le due situazioni, sicché il conferimento dell’incarico a un docente di un altro istituto risulta legittimo, anche a voler ritenere che l’avviso non avrebbe dovuto rivolgersi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

Il Collegio ha inoltre escluso la violazione dell’art. 7, comma 6, lett. b), del d.lgs. n. 165/2001, precisando che la norma non riconosce un diritto del soggetto interno a ottenere l’incarico, ma impone all’amministrazione un accertamento preliminare solo prima di conferire l’incarico a esperti esterni alla pubblica amministrazione. Nel caso di specie, l’istituto ha motivato la scelta di non affidare direttamente l’incarico al ricorrente, segnalando plurime inadempienze nell’espletamento del precedente incarico e la conseguente decisione di indire una procedura selettiva per individuare il miglior profilo professionale. Tale scelta, non risultando illogica né arbitraria, non è sindacabile in sede giurisdizionale.

Quanto alla dedotta carenza di motivazione, il TAR ha osservato che le procedure comparative costituiscono la modalità ordinaria di attribuzione degli incarichi e non richiedono una specifica motivazione, dovendo essere analiticamente giustificati solo i conferimenti diretti. La mancata comparazione dei profili è stata infine esclusa sulla base del verbale del Consiglio d’Istituto, che documenta l’attribuzione dei punteggi e la preferenza accordata al controinteressato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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