Tariffa di conferimento rifiuti determinata dall’ATO e vincolante per l’utente (Cass. civ. Sez. I n. 3366 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La tariffa di conferimento dei rifiuti, determinata dall’ATO ai sensi dell’art. 26 della legge Regione Toscana n. 25 del 1998, costituisce il corrispettivo del servizio reso dal gestore dell’impianto al momento del conferimento e non va confusa con la tariffa di igiene ambientale, di natura tributaria, dovuta ai Comuni. L’utente del servizio è estraneo al momento determinativo, che limita l’autonomia del gestore nella formazione della tariffa, e resta vincolato alla tariffa fissata secondo la procedura di legge. L’azienda speciale di ente pubblico territoriale, per la natura imprenditoriale dell’attività, non è Pubblica Amministrazione in senso stretto: i suoi contratti non richiedono la forma scritta ad substantiam e l’accordo può perfezionarsi anche per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione.

Il Fatto

Una società affidataria del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, conferendo presso un impianto gestito da altra società, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti per il pagamento delle tariffe di smaltimento, fondate sull’accordo tra l’ATO, la Provincia, il consorzio dei comuni e il gestore dell’impianto. Nelle more del giudizio di primo grado la società gestrice è stata dichiarata fallita e il processo è stato riassunto nei confronti del curatore.

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione e la Corte d’appello ha respinto il gravame, qualificando la tariffa come corrispettivo del servizio e negando alla società di raccolta qualsiasi titolo a partecipare all’accordo determinativo. La ricorrente ha impugnato la decisione per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, all’art. 49 del d.lgs. n. 5/1997 e all’art. 26 della legge Regione Toscana n. 25/1998, contestando che l’ATO fosse titolare di un potere impositivo verso tutti gli utenti nella determinazione delle tariffe di conferimento.

Il motivo sconta un vizio di fondo, già rilevato dalla Corte territoriale. La ricorrente confonde il compenso tariffario dovuto al gestore dell’impianto con la tariffa di igiene ambientale, contributo di natura tributaria dovuto ai Comuni dai produttori di rifiuti nel loro territorio. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 8313 dell’8.4.2010, richiamata dalla ricorrente, riguarda proprio la tariffa di igiene ambientale e non il corrispettivo qui controverso.

La Corte conferma la lettura della sentenza impugnata: la tariffa di conferimento rappresenta il corrispettivo del servizio che la società di raccolta corrisponde al gestore al momento del conferimento e viene determinata dall’ATO sulla base di convenzioni, per ottimizzare i costi e garantire efficienza a costi equilibrati. Si tratta di un costo privato, temperato dall’intervento dell’ATO, al quale l’utente è del tutto estraneo e privo di titolo a partecipare.

Il secondo motivo censura la ritenuta vincolatività della tariffa in assenza di accordo scritto tra le parti. Il motivo è infondato. L’azienda speciale di ente pubblico territoriale, per la natura imprenditoriale dell’attività e l’autonomia organizzativa e gestionale, non è qualificabile come Pubblica Amministrazione in senso stretto: per i suoi contratti non è imposta la forma scritta ad substantiam e non sono vietate la stipula per facta concludentia né l’esecuzione della prestazione ai sensi dell’art. 1327 cod. civ., vigendo il principio generale della libertà delle forme, come affermato dalle Sezioni Unite n. 20684 del 9.8.2018. L’utente era tenuto al pagamento della tariffa fissata secondo la procedura di legge e avrebbe potuto, se ne ricorressero le condizioni, astenersi dal conferire in quell’impianto.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore della controricorrente. La Corte esclude dalla liquidazione la memoria depositata dal successore a titolo particolare, che, secondo la giurisprudenza consolidata, non è legittimato a intervenire nel giudizio di legittimità in difetto di espressa previsione normativa. Viene infine dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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