Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 402 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, ove parte ricorrente dichiari espressamente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice non può esaminare il ricorso nel merito, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla valutazione dell’interesse ad agire. In assenza di repliche o diverse richieste delle altre parti, il giudice deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Il Fatto
Il ricorrente, aspirante docente, aveva adito il giudice amministrativo per ottenere l’accesso ai documenti relativi alla procedura selettiva per il conferimento di un incarico annuale di supplente per l’insegnamento di Informatica (ICT) presso la Scuola per l’Europa di Parma, ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990. Il ricorso, inizialmente proposto innanzi al TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, era stato trasmesso alla Sezione staccata di Parma per competenza territoriale; il Tribunale aveva inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
Alla camera di consiglio del 21 luglio 2026, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che era venuto meno l’interesse alla decisione della controversia, chiedendo la compensazione delle spese di lite, cui ha aderito l’Avvocatura dello Stato. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’esame nel merito del ricorso è precluso dalla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa da parte ricorrente in udienza. Secondo la costante giurisprudenza richiamata dal Tribunale, tra cui Cons. Stato, Sez. VII, 12 ottobre 2023 n. 8892, in caso di espressa dichiarazione di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, ma deve adottare una pronuncia conforme alla volontà manifestata.
Il principio si fonda sulla natura del processo amministrativo, in cui vige il principio dispositivo in senso ampio: parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che prendere atto della dichiarazione e pronunciare l’improcedibilità del ricorso.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., disponendo la compensazione delle spese di lite come da richiesta congiunta delle parti. La pronuncia conferma che la declaratoria di improcedibilità costituisce l’esito doveroso quando viene meno l’interesse alla decisione, senza che il giudice possa comunque esaminare nel merito le questioni prospettate.
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Nota della Redazione
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