Preavviso rigetto condono non conclude procedimento è provvedimento impugnabile (Cons. Stato n. 1033 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanatoria edilizia, il preavviso di rigetto della domanda di condono che non sia seguito né da un provvedimento di diniego né da un atto di accoglimento costituisce, sotto il profilo sostanziale e a prescindere dalla rubricazione formale, provvedimento negativo che interrompe il procedimento amministrativo ed è perciò impugnabile davanti al giudice amministrativo. Nel merito, il diniego di sanatoria è atto dovuto quando difettino i presupposti. In ipotesi di mutamento di destinazione d’uso, la nozione di ultimazione dell’opera va intesa in senso funzionale: rileva il momento in cui l’immobile ha acquisito la nuova destinazione o caratteristiche oggettivamente e univocamente idonee ad essa, anche se i lavori di finitura non sono completati. Il parere negativo dell’ASL sulla salubrità dei locali incide sulla legittimità sostanziale dell’abitabilità e rende non dirimenti le censure di ordine formale e procedurale.
Il Fatto
Una società impugna davanti al TAR Veneto il diniego di sanatoria edilizia relativo a un immobile i cui vani seminterrati, originariamente previsti come locali di servizio alla residenza, erano stati adibiti ad uso abitativo. L’impresa aveva presentato dieci domande di condono per altrettante unità abitative e aveva ricevuto dieci distinti provvedimenti reiettivi.
Il TAR, con sentenza n. 1614/2022, respinge il ricorso e condanna alle spese. La società propone appello, dolendosi del difetto di motivazione, della mancata applicazione dell’art. 3 della legge regionale Veneto n. 21/2004, del mancato esercizio dei poteri istruttori del Comune e dell’erronea pretesa di prova dell’uso abitativo anteriore al 31 marzo 2003. Chiede anche il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio una questione pregiudiziale, non contestata dal Comune e non esaminata dal TAR: gli atti impugnati non erano rubricati come dinieghi di condono, ma come semplici preavvisi di rigetto, in sé non lesivi e non impugnabili. Il ricorso di primo grado viene tuttavia dichiarato ammissibile.
A quei preavvisi non ha fatto seguito alcun diniego, ma neppure un atto di accoglimento: le istanze di condono non sono mai state definite. Gli atti vanno quindi qualificati, sotto il profilo sostanziale e indipendentemente dalla loro rubricazione formale, come provvedimenti negativi che hanno interrotto il procedimento amministrativo e che sono stati puntualmente impugnati.
Nel merito l’appello è respinto. Il Collegio muove dal carattere dovuto e dal contenuto obbligatorio del diniego per la mancanza dei requisiti, sotto un duplice profilo. In primo luogo, indipendentemente dalla qualificazione dell’intervento come cambio di destinazione d’uso con o senza opere, manca la dimostrazione della data effettiva del mutamento: al sopralluogo della Polizia municipale del 18 maggio 1996 il piano sottotetto risultava composto da pilastri e copertura al vento. Non è provato che le opere fossero ultimate né che la nuova destinazione fosse già in atto alla data ultima prevista per l’accesso alla sanatoria.
Il Collegio richiama la giurisprudenza costante secondo cui, in caso di mutamento di destinazione d’uso, l’ultimazione va valutata in senso funzionale, con riguardo al momento in cui l’immobile ha acquisito la nuova destinazione o caratteristiche oggettivamente e univocamente idonee alla stessa, anche se i lavori di finitura non sono completati. Nel caso concreto la prova richiesta non è stata offerta.
In secondo luogo, i provvedimenti impugnati richiamavano, sia pure solo in premessa, il parere negativo dell’ASL sulla salubrità dei locali, che ne aveva chiarito l’inidoneità a fini abitativi, essendo già adibiti a cantine. Ne consegue il carattere non dirimente delle censure di ordine formale e procedurale sulla legittimità del mutamento di destinazione d’uso. L’appello è respinto e le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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