Donazione in esecuzione di accordi di separazione e revocatoria fallimentare (Cass. civ. Sez. 3 n. 20858 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di donazione di un immobile compiuto da un genitore in favore dei figli in esecuzione di un accordo di separazione consensuale omologato non costituisce atto dovuto e non rientra tra gli atti esclusi dall’azione revocatoria di cui all’art. 2901, comma 3, cod. civ. L’accordo separativo non è fonte di un’obbligazione, ma causa esterna del trasferimento e parte dell’operazione revocabile. La decadenza di cui all’art. 2901, comma 3, cod. civ. presuppone che l’atto sia stato compiuto in esecuzione di un obbligo già sorto prima del sorgere del credito, circostanza che non ricorre quando l’impegno è assunto in costanza di esposizione debitoria verso un terzo creditore. In tal caso, l’atto dispositivo trae origine dalla libera determinazione del coniuge ed è revocabile, senza necessità di impugnare separatamente l’accordo di separazione, purché in giudizio siano dedotti i presupposti di diritto e di fatto rilevanti.
Il Fatto
Il tribunale di primo grado aveva dichiarato, su domanda della società creditrice, l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. di due donazioni immobiliari compiute dai genitori in favore dei figli. Gli atti erano stati stipulati in esecuzione degli accordi di separazione consensuale omologati dal tribunale.
La corte d’appello, confermando la decisione, aveva escluso che le donazioni potessero qualificarsi come atti dovuti e aveva ritenuto sussistenti l’eventus damni e la scientia damni in capo ai donanti. Avverso tale sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando separatamente i cinque motivi e rilevando per ciascuno la mancanza di specifiche censure idonee a superare la motivazione della sentenza impugnata.
Con il primo e il secondo motivo, i ricorrenti avevano dedotto l’irrevocabilità delle donazioni perché compiute in esecuzione di accordi di separazione omologati. Sul punto, la corte ha richiamato il principio, già affermato da Cass. n. 1144/2015 e ribadito da Cass. n. 7178/2022 e Cass. n. 11914/2008, secondo cui l’atto dispositivo compiuto in ottemperanza ai patti di separazione non è dovuto, ma trae origine dalla libera determinazione del coniuge, divenendo doveroso solo in conseguenza dell’impegno assunto in costanza di esposizione debitoria. L’accordo separativo costituisce, pertanto, parte dell’operazione revocabile, con la conseguenza che non è necessaria una specifica impugnazione dell’accordo stesso.
La corte ha precisato che il trasferimento ha la sua causa esterna nel precedente accordo di separazione, e non in sé, richiamando i precedenti di Cass. n. 21358/2020 e Cass. n. 10545/2025. I ricorrenti, tuttavia, si erano limitati a reiterare le censure già rigettate in appello, senza esporre critiche specifiche alle argomentazioni del giudice di merito.
Quanto al terzo motivo, la doglianza è stata ritenuta inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non avendo i ricorrenti indicato dove, nell’atto di appello, avessero sollevato la questione dell’anteriorità del credito rispetto alla stipula degli atti. Il quarto motivo è stato parimenti respinto: la corte ha chiarito che l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non riguarda la valutazione delle risultanze istruttorie, rimessa al giudice di merito. Infine, il quinto motivo è risultato erroneo nel suo fondamento, avendo i ricorrenti censurato una parte soltanto della motivazione, laddove il giudice aveva valorizzato, quali elementi indiziari, anche la qualità di soci e la carica di amministratore rivestite dai donanti.
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Nota della Redazione
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