Esclusione per campioni non conformi anche senza offerta tecnica (TAR Umbria n. 154 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, la mancanza formale di un’offerta tecnica non priva di cogenza le specifiche tecniche fissate dall’Allegato al capitolato: esse costituiscono caratteristiche minime dei prodotti offerti. La difformità della campionatura rispetto a tali specifiche integra ipotesi di inadeguatezza dell’offerta e legittima l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione. Il soccorso istruttorio procedimentale consente chiarimenti sui contenuti dell’offerta, ma non la sostituzione dei campioni, che comporterebbe modifica di elementi tecnici dell’offerta. L’operatore che intenda invocare l’equivalenza funzionale deve dichiararla tempestivamente in sede di offerta, non potendosi pretendere un accertamento d’ufficio o in sede giudiziale.

Il Fatto

Una gara europea a procedura aperta, suddivisa in otto lotti e bandita dalla Regione Lazio, era finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per la fornitura di cancelleria, toner e materiale di consumo per le amministrazioni con sede nel Lazio e in Umbria. Il Lotto 6 riguardava la fornitura di cancelleria per le amministrazioni umbre, per un importo complessivo di € 300.000,01, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, su 140 tipologie di prodotti descritte nell’Allegato A del capitolato tecnico.

All’esito della verifica delle schede tecniche e delle campionature trasmesse, la stazione appaltante aggiudicava il lotto alla ricorrente. La seconda e la terza classificata contestavano però la conformità di numerosi prodotti. La Regione avviava pertanto il procedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, invitando la ricorrente a dedurre. Il verbale istruttorio del 17 novembre 2025 confermava la difformità di tre prodotti — una gomma per matita, una lavagna magnetica e un registro protocollo — rispetto alle caratteristiche dell’Allegato A, e con determinazione del 18 novembre 2025 l’aggiudicazione veniva annullata. La ricorrente impugnava allora il provvedimento, gli atti prodromici e le clausole della lex specialis.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Il percorso argomentativo muove dal dato testuale della legge di gara: l’art. 20 del disciplinare prevede la richiesta di campionatura e schede tecniche e sanziona con l’esclusione la mancata corrispondenza dei prodotti al capitolato; l’art. 22 ribadisce l’esclusione in caso di non conformità; l’art. 3 del capitolato qualifica le caratteristiche dell’Allegato A come requisiti minimi, vieta la sostituzione dei prodotti in corso di fornitura e prevede la decadenza o l’annullamento dell’aggiudicazione in caso di difetto riscontrato prima della stipula.

Secondo il Collegio, la tesi della ricorrente secondo cui le campionature avrebbero valore meramente dimostrativo non è condivisibile. La giurisprudenza richiamata — TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 845 del 2023, TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 3653 del 2020, TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 532 del 2025 — conferma che la difformità della campionatura integra inadeguatezza del prodotto rispetto ai requisiti minimi e giustifica l’esclusione. La circostanza che la gara fosse aggiudicata al prezzo più basso non esclude che le specifiche tecniche dell’Allegato A caratterizzino l’offerta dal punto di vista tecnico.

Nessun rilievo assume il precedente modus procedendi della stazione appaltante, che con la nota del 25 luglio 2025 aveva ammesso la ricorrente a regolarizzare talune difformità riguardanti prodotti diversi: tale prassi, implicante modifica dell’offerta, era illegittima e non poteva giustificare un’ulteriore violazione della lex specialis. Quanto al soccorso istruttorio, l’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023 consente solo chiarimenti sui contenuti dell’offerta, senza modificarne gli elementi tecnici; la Regione si era attenuta a tale schema con le note del 28 ottobre e del 3 novembre 2025, alle quali la ricorrente aveva replicato senza contestare nel merito le difformità.

Il Collegio esclude inoltre che esista una soglia di rilevanza delle difformità, non prevista da alcuna norma: l’art. 120 del Codice riguarda le varianti in corso di esecuzione e non è invocabile. Sul principio di equivalenza, il riferimento è all’allegato II.5 del d.lgs. n. 36 del 2023: nel caso di specie difettano sia il presupposto oggettivo — non essendo le specifiche formulate in termini di requisiti funzionali — sia quello documentale — non essendo stata dichiarata l’equivalenza in offerta, né impugnato l’Allegato A per illogicità. Il precedente Cons. Stato, sez. V, n. 4624 del 2023 e la pronuncia Cons. Stato, sez. III, n. 663 del 27 gennaio 2026 confermano che le difformità sostanziali integrano un aliud pro alio e che la clausola di equivalenza non può essere azionata in sede giudiziale se non dichiarata a tempo debito. Il ricorso è quindi respinto, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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