Farmacia rurale non trasferibile in area urbana in sede di revisione della pianta organica (TAR Basilicata n. 263 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revisione della pianta organica delle farmacie non può attribuire ad una farmacia rurale, istituita in base al criterio topografico ai sensi dell’art. 104 R.D. n. 1265/1934, una zona di pertinenza che ricada nell’area urbana del capoluogo comunale, né disporne il riassorbimento tra le sedi urbane. Il meccanismo del riassorbimento di cui al comma 2 del medesimo art. 104, come modificato dall’art. 2 L. n. 362/1991, si applica esclusivamente alle farmacie urbane aperte in base al solo criterio della distanza, e non alle farmacie rurali, destinate a far fronte a particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica locale che prescindono dall’ordinario criterio della popolazione. È illegittima, pertanto, la delibera comunale che, pur senza disporre formalmente il trasferimento, consenta alla titolare di una farmacia rurale di localizzare la propria sede in area urbana, alterando il bacino di utenza delle farmacie concorrenti.
Il Fatto
Tre farmacie urbane del Comune di Rionero in Vulture hanno impugnato la delibera di revisione della pianta organica delle farmacie, con la quale l’Amministrazione aveva assegnato alla farmacia rurale situata nella frazione di Monticchio Bagni, distante oltre 18 km dal capoluogo, anche una porzione del territorio urbano. L’atto, nel riperimetrare le zone di rispettiva competenza, consentiva di fatto alla farmacia rurale di trasferirsi all’interno del centro abitato, con conseguente alterazione del bacino di utenza e aggravamento della pressione concorrenziale sulle sedi esistenti. Il ricorso, dichiarato inammissibile in primo grado, è stato riassunto dopo l’annullamento della sentenza da parte del Consiglio di Stato, che ha rimesso la causa al giudice di prime cure.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ripercorre l’evoluzione della disciplina delle sedi farmaceutiche, rilevando come la farmacia di Monticchio Bagni sia stata istituita con decreto del 1980 quale farmacia rurale, in base al criterio topografico, per garantire l’assistenza farmaceutica alla popolazione decentrata. La delibera regionale di revisione del 2010, pur indicando genericamente la presenza di sole farmacie urbane nel Comune, non conteneva alcuna statuizione di riassorbimento o riqualificazione della sede rurale, che ha continuato a godere dei supporti economici previsti per tale categoria.
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La sentenza chiarisce che il riassorbimento nella determinazione del numero complessivo delle farmacie, previsto dall’art. 104, comma 2, R.D. n. 1265/1934 come modificato dall’art. 2 L. n. 362/1991, opera solo per le farmacie urbane istituite in base al mero criterio della distanza. Le farmacie rurali, invece, rispondono a esigenze di assistenza locale che prescindono dal parametro demografico e non possono essere assorbite né trasferite in area urbana. Il Collegio aderisce al prevalente orientamento giurisprudenziale espresso dalle sentenze Cons. Stato, Sez. III, n. 6369/2022, n. 3334/2019 e n. 3807/2018.
Da ciò discende l’illegittimità della delibera impugnata nella parte in cui ha delimitato la zona di pertinenza della farmacia rurale includendovi una porzione del capoluogo, consentendo implicitamente il trasferimento della sede. Il Comune dovrà adottare un nuovo atto di programmazione, potendo valutare l’istituzione di un’ulteriore sede urbana sulla base del criterio demografico, depurando il conteggio della popolazione dal bacino afferente alla sede rurale.
La domanda risarcitoria è invece respinta: il danno paventato dalle ricorrenti non si è verificato, non essendo mai avvenuto lo spostamento della farmacia concorrente, e non è stata comunque dimostrata l’esistenza di un pregiudizio patrimoniale riconducibile al provvedimento. Le spese sono compensate, con condanna del Comune al rimborso del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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