Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dopo pagamento del payback (TAR Lazio n. 3355 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La sopravvenuta carenza di interesse, fatta constare nel verbale d’udienza, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in forza del principio dispositivo che attribuisce al ricorrente la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato davanti al TAR Lazio i provvedimenti con cui è stata data attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per il settore, per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’art. 9-ter d.-l. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015. Il ricorso introduttivo ha colpito i decreti ministeriali e gli accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni; ventidue ricorsi per motivi aggiunti hanno poi investito i provvedimenti regionali applicativi.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato memoria dichiarando di aver versato la quota di payback 2015-2018 nella percentuale ridotta da ultimo definita e di non avere più interesse alle impugnative, chiedendone la dichiarazione di improcedibilità o la cessazione della materia del contendere. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 28 novembre 2025 il difensore ha ribadito la sopravvenuta carenza di interesse, facendola constare a verbale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla dichiarazione resa in udienza e ne trae le conseguenze processuali. Il thema decidendum si sposta dal merito del riparto alla sorte dell’azione, una volta che la parte ne abbia dichiarato il venir meno.

Il giudice richiama il principio dispositivo “in senso ampio”: il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. Può quindi dichiarare di non avere più interesse, provocando la presa d’atto del giudice.

Da ciò discende un limite preciso ai poteri del giudice amministrativo. Questi non può decidere nel merito, non può procedere d’ufficio e non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 4033 del 3 maggio 2024, che esprime tale orientamento.

La qualificazione corretta è dunque l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio non accede alla diversa qualificazione della cessazione della materia del contendere, restando sul piano del venir meno dell’interesse alla decisione.

Le spese di lite sono integralmente compensate, in ragione della definizione in rito e della complessità della vicenda contenziosa. Il Tribunale dichiara improcedibili i ricorsi e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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