Obbligo per la ASL di motivare il diniego della terapia ABA intensiva rientrante nei LEA (TAR Puglia n. 1486 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento ABA (Applied Behavior Analysis) per i disturbi dello spettro autistico rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA) ai sensi dell’art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, approvate in Conferenza unificata il 10 maggio 2018 in attuazione della legge n. 134/2015. Il diniego dell’Azienda sanitaria di erogare tale prestazione, a fronte di prescrizioni provenienti da plurime strutture pubbliche, deve essere assistito da una congrua motivazione, che dia conto delle ragioni per le quali, in base alle specifiche condizioni di salute dell’interessato e all’intensità del bisogno di cure, il trattamento non venga erogato. La mera conferma del piano terapeutico preesistente, senza specificare le ragioni del mancato adeguamento alle indicazioni cliniche, integra un difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

I genitori di una minore di quattro anni, affetta da disturbo dello spettro autistico di livello 3 con grave compromissione intellettiva, chiedevano alla ASL di Bari l’erogazione del trattamento terapeutico ABA intensivo, rientrante nei LEA, come prescritto da diverse strutture pubbliche, tra cui l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. La ASL, con nota dell’8 settembre 2025, confermava il piano terapeutico già in essere, che prevedeva un generico trattamento riabilitativo settimanale, negando di fatto la terapia ABA.

Avverso tale diniego i genitori proponevano ricorso al TAR Puglia, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere e chiedendo l’accertamento del diritto della minore alla presa in carico con la prestazione LEA, nonché la condanna dell’amministrazione alla relativa erogazione.

La Motivazione del TAR

Il TAR Puglia ha accolto il ricorso, ritenendo fondata e assorbente la censura con cui la parte ricorrente deduceva il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato. I giudici hanno preliminarmente richiamato il costante orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui il trattamento ABA rientra a pieno titolo nei LEA ai sensi dell’art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee di indirizzo dell’ISS.

Il Collegio ha rilevato che le determinazioni della ASL non avevano specificamente indicato le ragioni per cui, in riferimento al grave e complesso caso concreto — caratterizzato dalle gravi condizioni di salute della minore e dall’intensità del bisogno di cure — si ritenesse di non erogare il trattamento ABA, in aggiunta agli interventi già in atto. L’amministrazione aveva confermato il piano terapeutico preesistente senza confrontarsi con le compiute e documentate indicazioni provenienti da plurime strutture pubbliche.

Il TAR ha sottolineato come opporsi alla necessità di assicurare l’effettivo trattamento ABA non sia ragionevole, poiché tali prestazioni, anche tramite l’erogazione indiretta, concorrono a realizzare quella “prestazione di risultato” rappresentata dal riconoscimento del trattamento nei LEA.

Per l’effetto, il ricorso è stato accolto, con obbligo per la ASL di riesercitare l’azione amministrativa entro il termine di sessanta giorni, previa rivalutazione del caso concreto in ossequio alla portata conformativa della sentenza. Il TAR ha condannato la ASL al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00, con distrazione in favore del difensore costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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