Arresto procedimentale e lesività della nota endoprocedimentale nel diniego di proroga della concessione sportiva (TAR Lazio n. 13814 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la nota a carattere interlocutorio è impugnabile quando, per il travisamento dei presupposti di fatto, sia idonea a determinare un arresto procedimentale e a conformare in termini negativi la determinazione conclusiva, pur non essendo l’atto finale del procedimento. L’Amministrazione che, per un impianto di propria competenza, si avvalga del contributo economico del concessionario per lavori che non è in grado di finanziare, ha il dovere di attivarsi diligentemente per verificare la completezza della documentazione, fornendo tempestive indicazioni al privato, nel rispetto dei principi di buona fede e collaborazione. A fronte dell’istanza di autorizzazione a interventi di manutenzione straordinaria, l’Amministrazione deve avviare un procedimento in contraddittorio per verificare le condizioni di legge, senza addossare al privato oneri istruttori né rinviare a futuri accertamenti non calendarizzati.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria di un impianto sportivo comunale in Roma, aveva eseguito, di concerto con l’Amministrazione e con oneri a proprio carico, lavori di completamento e ampliamento della struttura, finanziati solo parzialmente con fondi regionali. A fronte di tali interventi, la società aveva ripetutamente chiesto, dal 2018, il prolungamento della concessione ai sensi della normativa regolamentare.
Con nota del 5 settembre 2025 la Direzione Tecnica del Municipio V di Roma Capitale aveva respinto l’istanza, contestando la mancata trasmissione di titoli e certificazioni per i lavori e l’occupazione di aree non previste, negando altresì l’autorizzazione a interventi di manutenzione straordinaria. Avverso tale nota la società aveva proposto ricorso, con domanda di annullamento previa sospensione, poi rinunciata.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata da Roma Capitale, che qualificava la nota come atto meramente endoprocedimentale. Il Collegio ha ricordato che la lesione è di regola imputabile all’atto conclusivo, ma che la regola subisce eccezioni per gli atti che, come nella specie, comportino un arresto del procedimento o conformino in modo netto la determinazione finale, richiamando i precedenti del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5470 del 2025 e n. 1225 del 2025.
Nel merito, ha ritenuto fondato il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti: la Direzione Tecnica aveva fatto riferimento ai lavori di cui al punto 5 della nota del Dipartimento Sport del 2013, mentre quelli realmente eseguiti dalla ricorrente erano quelli del punto 3 della stessa nota, per i quali l’accordo scritto risultava dallo scambio di missive e dalla presa in carico del 15 febbraio 2015. Le autorizzazioni e le certificazioni, ove necessarie, coincidevano con quelle dei lavori programmati dallo stesso Municipio e realizzati congiuntamente sotto la stessa direzione tecnica.
Il TAR ha affermato che l’Amministrazione, quando si avvale del contributo del concessionario per lavori che non può finanziare, ha il dovere di attivarsi per verificare la completezza della documentazione e fornire indicazioni, non potendo rimanere in attesa di documenti che essa stessa ha, in parte, il potere di adottare. Tale onere collaborativo è tanto più stringente quando l’esito procedimentale sacrifica integralmente l’interesse privato.
Fondato è anche il secondo motivo, relativo alla mancata autorizzazione alla manutenzione straordinaria: l’art. 10 della DAC n. 186/2023 impone all’Amministrazione di avviare un procedimento in contraddittorio, verificando le condizioni per l’autorizzazione, mentre nella specie la Direzione aveva dedotto l’assenza di manutenzione ordinaria e rinviato a future indagini geoelettriche. Il ricorso è stato accolto, con annullamento della nota e obbligo conformativo di riesame in contraddittorio.
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Nota della Redazione
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