Revoca della gara per la riorganizzazione degli stalli aeroportuali (TAR Lombardia n. 4190 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca di una procedura selettiva per l’assegnazione di aree di sosta aeroportuali è legittima anche dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, purché sorretta da uno dei presupposti dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, incluso il ius poenitendi da nuova valutazione dell’interesse pubblico. L’Amministrazione non può rinunciare in via preventiva al potere di revoca, trattandosi di potere-dovere indisponibile. È invece nulla, per violazione degli artt. 28 e 97 Cost. e dell’art. 1229 cod. civ., la clausola della lettera di invito che esonera in via preventiva la stazione appaltante dalla responsabilità risarcitoria, mentre è ammissibile la rinuncia all’indennizzo per revoca legittima. Nelle gare sub iudice l’aggiudicatario non matura un affidamento incolpevole tutelabile.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore di trasporto pubblico locale su gomma, ha impugnato l’avviso esplorativo con cui il gestore dello scalo aeroportuale di Malpensa ha indetto una selezione per l’utilizzo non esclusivo di dieci aree di sosta ai Terminal 1 e 2, destinate al servizio di collegamento bus verso la stazione centrale di Milano, unitamente agli atti connessi e alla lex specialis.

Dopo l’aggiudicazione e l’invio del contratto per la sottoscrizione, il gestore ha disposto il ritiro della selezione con provvedimento del 18 giugno 2025, motivato dall’avvicinarsi dei Giochi olimpici invernali del 2026 e dalla progettazione di lavori infrastrutturali sulle stesse aree. La ricorrente, che aveva dapprima contestato la procedura, ha poi limitato la propria domanda agli atti di ritiro, chiedendo inoltre il risarcimento e l’indennizzo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i primi due ricorsi per motivi aggiunti, per sopravvenuto difetto di interesse: la ricorrente ha dichiarato di voler conservare l’utilità derivante dall’aggiudicazione già intervenuta, limitando la domanda agli atti di revoca.

Nel merito, l’atto di ritiro è stato qualificato come revoca ex art. 21-quinquies legge n. 241/1990, per essere fondato su una nuova valutazione dell’opportunità dell’atto. Il primo motivo, che lamentava la carenza di potere per rinuncia alla clausola di interruzione, è stato respinto: la rinuncia preventiva al potere di revoca contrasta con l’indisponibilità degli interessi pubblici e con il principio di buon andamento, e la fase pubblicistica dell’affidamento si chiude solo con la stipula del contratto, che esige la sottoscrizione di tutte le parti.

Anche il secondo e il terzo motivo sono stati respinti. La motivazione del ritiro è stata ritenuta articolata e non affetta da manifesta irragionevolezza, travisamento o difetto di logicità: la procedura, avviata su un contesto risalente al 2021, era stata rallentata da plurime impugnative e sospensioni cautelari, mentre erano sopravvenuti la riorganizzazione degli spazi per i Giochi olimpici, i lavori infrastrutturali approvati solo a luglio 2024 e la disponibilità degli stalli per pochissimi mesi. La Corte ha precisato che l’imprevedibilità delle circostanze non è requisito indefettibile, potendo la revoca fondarsi anche sulla sola nuova valutazione dell’interesse pubblico.

Il quarto motivo è stato parzialmente accolto. È stata dichiarata nulla la clausola della lettera di invito che escludeva la responsabilità del gestore a titolo risarcitorio, perché esonera in via preventiva la stazione appaltante da responsabilità per provvedimenti illegittimi, in violazione degli artt. 28 e 97 Cost. e dell’art. 1229 cod. civ.. Sono invece state respinte la domanda risarcitoria, per difetto di ingiustizia del danno e di affidamento incolpevole, e quella di indennizzo, risultando la posizione dell’aggiudicataria sub iudice e dunque cedevole.

Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, non avendo la ricorrente dimostrato l’utilità concreta derivante dall’annullamento della proroga in favore di altro operatore. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1229 c.c.

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