Improcedibilità del ricorso per adesione al payback ridotto di cui all’art. 7 d.l. n. 95/2025 (TAR Lazio n. 12309 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di definizione delle controversie relative al payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018, previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, con il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, e non già la cessazione della materia del contendere. Il versamento integrale della quota ridotta, infatti, estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni predetti. La declaratoria di improcedibilità consegue al fatto che il meccanismo agevolato consente il conseguimento di un bene della vita (estinzione dell’obbligazione con pagamento ridotto) diverso da quello cui il gravame era originariamente indirizzato (annullamento dei provvedimenti impugnati, senza alcun pagamento).
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, recante l’individuazione delle aziende fornitrici e delle relative quote di ripiano dovute per gli anni 2015-2018 ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, nonché gli atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e le deliberazioni delle aziende sanitarie locali di certificazione dei dati. Con motivi aggiunti, la società ha altresì impugnato la successiva determinazione regionale n. 25860 del 27 novembre 2024, di aggiornamento dell’accertamento e dell’impegno relativo al ripiano, adottata in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024. Il ricorso era fondato su nove motivi, con cui si contestavano sia vizi propri dei provvedimenti, sia la ritenuta illegittimità costituzionale della normativa primaria che disciplina il sistema del payback nel settore dei dispositivi medici.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio, la società ricorrente ha depositato note con cui ha dedotto di aver aderito al meccanismo di definizione delle controversie relative al payback per le annualità 2015-2018, previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, provvedendo al pagamento del 25% di quanto originariamente addebitato e dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il TAR Lazio ha rilevato che la disposizione invocata prevede che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici si intendano assolti con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali; che l’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale; e che le regioni accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti.
Il Collegio ha, tuttavia, ritenuto di non poter dichiarare la cessazione della materia del contendere nei termini previsti dalla norma, in assenza del deposito da parte dell’amministrazione regionale della documentazione che la stessa aveva l’onere di versare in atti. Ha però osservato che quanto dedotto e prodotto dalla ricorrente è comunque idoneo a determinare il venir meno del potere del giudice di pronunciarsi nel merito, imponendo la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
A sostegno di tale conclusione, il Tribunale ha evidenziato che il meccanismo di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 consente il conseguimento di un bene della vita (estinzione dell’obbligazione con il pagamento delle somme dovute in misura ridotta) diverso da quello cui il gravame era originariamente indirizzato (eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati, senza alcun pagamento). La sopravvenuta carenza di interesse non deriva, quindi, dalla cessazione della materia del contendere, ma dalla preclusione legale di ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi, che rende il ricorso improcedibile. Le spese di lite sono state compensate, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso.
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Nota della Redazione
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