ASN seconda fascia, soglie superate ma giudizio qualitativo negativo (TAR Lazio n. 1281 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di II fascia, il superamento dei valori soglia del c.d. pilastro quantitativo non impone alla Commissione una motivazione rafforzata e non rende l’attribuzione del titolo la regola. L’art. 6 del D.M. n. 120/2016 configura un sistema a due pilastri, nel quale la valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica, il possesso di almeno tre titoli e il giudizio di qualità elevata delle pubblicazioni sono requisiti concorrenti: l’assenza anche di uno solo impedisce l’abilitazione. Il sindacato del giudice amministrativo sul giudizio di valore della Commissione resta circoscritto ai confini della manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per la II fascia nel settore concorsuale 01/A3. La Commissione lo ha giudicato non idoneo, pur in presenza del superamento di tutti i valori soglia previsti dal D.M. n. 589/2018, rilevando che le pubblicazioni non erano adeguatamente originali, poco continuative nel tempo e tali da non assicurargli una posizione riconosciuta nel panorama scientifico nazionale.

Il candidato ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo l’abuso della discrezionalità tecnica per difetto di motivazione rafforzata, la contraddittorietà tra giudizi individuali e giudizio collegiale, l’applicazione di criteri propri della prima fascia e la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 16 della legge n. 240/2010 e dal D.M. n. 120/2016. L’abilitazione richiede un motivato giudizio di merito fondato sui titoli e sulle pubblicazioni, secondo criteri differenziati per funzioni e settore concorsuale. La discrezionalità tecnica della Commissione si esprime in giudizi di valore implicanti competenze specialistiche di alto profilo.

Il sistema è strutturato in due fasi. La prima accerta l’impatto della produzione scientifica mediante tre indicatori e relativi valori soglia; si tratta di un dato numerico che offre un’indicazione utile ma non esaustiva. La seconda fase ha ad oggetto la valutazione qualitativa di titoli e pubblicazioni ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 120/2016, in base ai criteri dell’art. 4. Ne deriva l’infondatezza della tesi secondo cui il superamento delle soglie imporrebbe una motivazione rafforzata: l’art. 6 richiede il concorso di tutte le condizioni.

Quanto al criterio della continuità temporale, il ricorrente risulta autore di nove pubblicazioni in nove anni, con due vuoti produttivi. La Commissione ha qualificato la produzione come limitata e discontinua. Il giudizio di valore è intangibile dal giudice se non nei ristretti confini della manifesta irragionevolezza o del travisamento dei fatti; nel caso concreto l’istruttoria è adeguata e tali vizi non emergono.

Il difetto di motivazione è escluso: non serve una valutazione analitica di ogni singola pubblicazione nel giudizio collegiale, essendo sufficiente la descrizione collettiva delle opere, con eventuale soccorso dei giudizi individuali dei commissari. Privi di fondamento sono anche i motivi sull’applicazione dei criteri della prima fascia, poiché la Commissione richiama espressamente la maturità scientifica richiesta per la II fascia.

Infine, la disparità di trattamento non è configurabile: la procedura abilitativa non è concorsuale, non prevede un numero limitato o predefinito di posti e non implica confronto concorrenziale tra candidati. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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