Emersione 2020 esclude permesso per attesa occupazione senza reddito datore (TAR Campania n. 421 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dei lavoratori stranieri disciplinata dall’art. 103 del d.l. n. 34/2020, il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere rilasciato quando la dichiarazione di emersione sia rigettata per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro. La disciplina del 2020 non riproduce la clausola dell’art. 5, comma 11-bis, del d.lg. n. 109/2012, che attribuiva quel titolo nel caso di mancato perfezionamento della procedura per fatto imputabile al solo datore. Trattandosi di norma eccezionale e derogatoria della disciplina ordinaria, essa va applicata restrittivamente, nei soli casi e tempi previsti. Il requisito reddituale del datore di lavoro è presupposto indefettibile per la definizione positiva della procedura, perché comprova l’effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato davanti al TAR Campania il provvedimento con cui la Prefettura di Caserta ha rigettato, in data 19.04.2021, l’istanza di emersione presentata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. Il diniego si fondava sul parere non favorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che aveva accertato il difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro.
Il ricorrente non ha contestato l’insufficienza del reddito, ma ha sostenuto che, non essendosi perfezionata la procedura per fatto del datore, a lui non imputabile, avrebbe avuto titolo al rilascio di un permesso per attesa occupazione. L’Amministrazione ha eccepito in via pregiudiziale la tardività del ricorso e ha chiesto la reiezione nel merito. Il Collegio, con ordinanza cautelare, aveva respinto l’istanza di sospensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato prioritariamente la questione di rito, in conformità a quanto affermato dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria. Il provvedimento di diniego era stato notificato al ricorrente in data 13.04.2022 e il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 29 cod. proc. amm. era spirato il 13.06.2022. Il ricorso è stato notificato solo il 07.10.2022, quindi tardivamente.
Il TAR ha respinto la tesi del ricorrente secondo cui l’istanza di accesso agli atti, presentata a sei mesi dalla notificazione del diniego, avrebbe differito il dies a quo del termine decadenziale. Il Collegio ha richiamato il principio di auto-responsabilità e i doveri di diligenza della parte, che deve attivarsi tempestivamente per ottenere l’ostensione degli atti. Diversamente opinando, si lascerebbe all’arbitrio delle parti l’individuazione del termine per agire, con pregiudizio per la certezza e stabilizzazione delle situazioni giuridiche. Il ricorso è pertanto irricevibile ex art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.
Nel merito, il ricorso è stato giudicato comunque infondato. Il TAR ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui la tesi del permesso per attesa occupazione in caso di incapienza reddituale del datore non è persuasiva. L’art. 5, comma 11-bis, del d.lg. n. 109/2012 — che riconosce quel titolo quando l’emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore — ha carattere eccezionale e, come tutte le norme sulle sanatorie, non si applica oltre i casi e i tempi considerati, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi.
La mancata riproduzione di analoga previsione nell’art. 103 del d.l. n. 34/2020 induce a ritenere che il legislatore abbia escluso quel titolo in casi diversi dall’impossibilità di sottoscrivere il contratto per fatto del datore. Il requisito reddituale costituisce presupposto indefettibile, perché dimostra l’effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro. Accertata l’incapienza reddituale, non contestata e quindi provata ex art. 64, comma 2, cod. proc. amm., il provvedimento impugnato è stato ritenuto legittimo.
Il ricorso è stato dichiarato irricevibile e comunque infondato, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità del caso.
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Nota della Redazione
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