Assegnazione in regolarizzazione ERP ostativa solo la precedente assegnazione (TAR Lazio n. 355 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Soltanto una precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici è ostativa alla regolarizzazione dell’occupazione sine titulo di un alloggio pubblico. Non integra invece causa ostativa la mera partecipazione, quale componente, al nucleo familiare del legittimo assegnatario di tale alloggio. Ne consegue che è carente la motivazione del diniego fondata sul solo fatto che l’istante abbia in passato fatto parte del nucleo dell’assegnatario, quando quest’ultimo sia stato dichiarato decaduto e l’istante non lo abbia indicato come componente del proprio nucleo nell’istanza di regolarizzazione.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Ater, ha respinto la sua istanza di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica che occupa in Roma. Il diniego si fondava sulla ritenuta precedente assegnazione in locazione di alloggio realizzato con contributi pubblici.
L’istante ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, per la confusione dei riferimenti soggettivi e normativi contenuti negli atti endoprocedimentali, e la violazione dell’art. 22, commi 140-147, L.R. Lazio n. 1/2020, contestando di essere mai stata assegnataria di un alloggio ERP. Roma Capitale si è costituita con atto di stile; l’Ater ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza delle doglianze.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto disatteso l’eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione passiva dell’Ater, rilevando che la parte ricorrente ha impugnato anche atti dalla stessa assunti. Nel merito ha invece ritenuto il ricorso fondato.
Il Collegio ha richiamato il proprio orientamento, espresso in casi analoghi dalla stessa sezione (sent. n. 10735 del 3.6.2025 e giurisprudenza ivi citata), secondo cui soltanto una precedente assegnazione in locazione, ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici può ritenersi ostativa alla regolarizzazione dell’occupazione sine titulo di un alloggio pubblico.
Non è sufficiente, invece, la mera partecipazione quale componente del nucleo familiare del legittimo assegnatario. Nel caso di specie la ricorrente non è mai stata assegnataria di un alloggio ERP, ma soltanto componente del nucleo dell’originario titolare dell’assegnazione, ossia il coniuge poi dichiarato decaduto nel 2004 e dal quale la ricorrente si è separata nel 2010.
Il Tribunale ha inoltre valorizzato un elemento decisivo: nell’istanza di regolarizzazione la ricorrente non ha indicato l’ex coniuge quale componente del proprio nucleo familiare. Non può quindi ritenersi che a beneficiare della regolarizzazione sia lo stesso nucleo familiare originariamente assegnatario.
Su queste basi la motivazione del provvedimento è stata giudicata carente, perché fondata su fatti inidonei a determinare la reiezione della domanda. Il ricorso è stato accolto e il provvedimento impugnato annullato, con compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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