Parere di improcedibilità del SUAP è atto lesivo da impugnare (TAR Lazio n. 357 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere tecnico con cui il Servizio Urbanistica conclude l’istruttoria dichiarando improcedibile l’istanza di permesso di costruire in variante, per carenza dei requisiti essenziali alla convocazione della conferenza di servizi, integra un provvedimento immediatamente lesivo. Esso determina un definitivo arresto procedimentale e va impugnato nel termine decadenziale di sessanta giorni. Una volta adottato il provvedimento espresso, non è configurabile alcun silenzio-inadempimento ex art. 2 l. n. 241/1990, con conseguente rigetto dell’azione ex art. 117 cod. proc. amm. e della domanda di indennizzo. Il riferimento generico a eventuali valutazioni degli organi politici non priva l’atto della sua natura provvedimentale.
Il Fatto
Una società presenta al Comune, in doppia copia al SUAP e all’Ufficio Urbanistica, istanza di permesso di costruire per un’area attrezzata a campeggio su terreno classificato edificabile agricolo, chiedendo contestualmente l’avvio del procedimento in variante ai sensi dell’art. 8 d.P.R. n. 160/2010. Dopo una prima richiesta di integrazione documentale e il riscontro inviato dall’istante, il Comune formula un’ulteriore richiesta di elaborati tecnici. La società eccepisce la completezza dell’istanza e non produce quanto richiesto.
Con successiva nota il Servizio Urbanistica esprime parere di improcedibilità dell’istanza, ritenendola carente dei requisiti per la convocazione della conferenza di servizi. La società impugna la nota davanti al TAR Lazio, deducendo il silenzio-inadempimento, la formazione del silenzio assenso e l’illegittimità degli atti comunali, con domanda di condanna al rilascio del titolo e di indennizzo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il riparto interno di competenze delineato dal Documento Tecnico e dal Regolamento SUAP comunale. Al Dirigente dell’Area cui fa capo il Servizio Urbanistica è demandato il controllo dei contenuti formali e sostanziali, l’ammissibilità urbanistica e le verifiche sui presupposti normativi per il successivo rilascio dei titoli. Verifiche che precedono la convocazione della conferenza di servizi.
Da ciò discende che un’eventuale carenza dei requisiti legittima il predetto organo a concludere immediatamente l’istruttoria con esito negativo, difettando i presupposti preliminari per l’ulteriore prosecuzione dell’iter. L’atto così adottato ha valore provvedimentale ed è immediatamente lesivo, perché determina un definitivo arresto procedimentale.
Il Collegio respinge la tesi della ricorrente secondo cui la nota sarebbe priva di natura provvedimentale per effetto del rinvio valutativo agli amministratori comunali e della qualificazione delle verifiche come endoprocedimento. La formula conclusiva è generica e aspecifica, fa salva una diversa e del tutto eventuale valutazione del pubblico interesse e lascia impregiudicati gli esiti negativi dell’istruttoria tecnica.
Ne deriva che la nota avrebbe dovuto essere impugnata entro sessanta giorni dalla comunicazione. Il ricorso, notificato il 29 ottobre 2024, è quindi irricevibile per tardività. È inoltre esclusa, a monte, la configurabilità di un silenzio-inadempimento, avendo il Comune già provveduto sull’istanza con determinazione di improcedibilità, conclusiva del procedimento. L’azione ex art. 117 cod. proc. amm. è pertanto infondata per assenza del necessario presupposto, con rigetto della domanda di indennizzo ex art. 28 d.l. n. 69/2013.
Quanto alla domanda subordinata di accertamento del silenzio assenso ex art. 20 d.P.R. n. 380/2001, il Collegio ne rileva l’infondatezza. L’istanza è stata avanzata anche ai sensi del d.P.R. n. 160/2010, risultando inconferente il richiamo al testo unico dell’edilizia. Il Comune aveva formulato ulteriori richieste di integrazione documentale, rimaste inevase, che avevano anticipato le ragioni di improcedibilità ostative alla conferenza di servizi. La decorrenza del termine trentennale indicata dalla ricorrente è quindi smentita in fatto dalla successiva richiesta comunale.
Nota della Redazione
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