Esecuzione del giudicato sulla Carta docente per il personale precario (TAR Emilia-Romagna n. 292 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’esecuzione del giudicato avanti al giudice amministrativo, previsto dall’art. 112 e segg. cod. proc. amm., presuppone un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato e rimasto ineseguito dall’Amministrazione. Integra la fattispecie di inottemperanza l’inerzia serbata oltre il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali. Accertata la sussistenza dei presupposti, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 169/2025 del 31.03.2025 del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro. Con tale pronuncia era stato dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico della Carta docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a rendere disponibile la Carta per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per un importo di 2.500,00 euro oltre interessi.
L’interessata ha dedotto che la decisione era rimasta ineseguita, nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, documentato da apposita certificazione della Cancelleria. Ha quindi chiesto che fosse ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, con nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale di cui agli art. 112 e segg. cod. proc. amm.
Il Tribunale ha altresì accertato che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine era decorso a seguito della notificazione della sentenza al Ministero tramite posta elettronica certificata.
In accoglimento della domanda, il giudice amministrativo ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha poi stabilito che, decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in complessivi 1.000,00 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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