Interdittiva antimafia: gestore di fatto non riabilitato e prevenzione collaborativa (TAR Lombardia n. 1113 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interdittiva antimafia, l’istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 non può essere accolta quando il soggetto controindicato, non riabilitato per concorso esterno in associazione mafiosa, conservi di fatto la gestione dell’impresa, restando la titolare formale relegata al ruolo di prestanome. Il pericolo di infiltrazione non si dissolve per il solo decorso del tempo, dovendo valutarsi la sua attualità in chiave unitaria e prognostica. Le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 presuppongono una situazione di agevolazione occasionale e sono incompatibili con un contesto di inquinamento strutturale dell’impresa. Il sindacato del giudice amministrativo, improntato allo standard del più probabile che non, verifica ragionevolezza e proporzionalità della prognosi prefettizia.
Il Fatto
Una società operante nel settore edile, con sede a Milano, era stata colpita nel 2022 da un’informativa interdittiva antimafia emessa dalla competente Prefettura, che aveva ritenuto il marito convivente della titolare — dipendente della compagine ma di fatto gestore — soggetto controindicato, in quanto legato a un contesto di criminalità organizzata di matrice mafiosa.
Il provvedimento interdittivo non era stato impugnato. Nel 2024 la società ha chiesto l’aggiornamento dell’informazione ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, deducendo l’estromissione del soggetto dalla compagine, il decorso del tempo e l’assenza di attuali collegamenti illeciti, e ha contestualmente domandato l’applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis. La Prefettura ha respinto l’istanza; la società ha proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti dopo il provvedimento di conferma adottato all’esito del contraddittorio procedimentale disposto in sede cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse: il successivo provvedimento di conferma, adottato dopo il riesame in contraddittorio e una più approfondita istruttoria, ha sostituito il precedente rigetto, esaurendo l’interesse dell’impresa.
Nel merito, il TAR ha ricostruito il quadro normativo: l’interdittiva antimafia ha natura cautelare e preventiva e si fonda su un giudizio prognostico circa la probabilità di infiltrazione mafiosa (richiamate Adunanza Plenaria n. 3/2018 e Corte costituzionale n. 57/2020). Rilevano le nozioni di contiguità soggiacente e contiguità compiacente, entro una struttura bifasica che non tollera automatismi presuntivi.
Quanto all’aggiornamento, ha precisato che la risalenza degli indici non è di per sé ostativa, purché elementi sopravvenuti attualizzino il pericolo. Nella specie, la Prefettura ha accertato — anche tramite intercettazioni in altro procedimento — che il soggetto controindicato continua a gestire di fatto la società, con la titolare in ruolo meramente formale. Il decorso del tempo e la mancanza di contatti illeciti attuali non scalfiscono la prognosi, perché il pericolo è connaturato al ruolo gestionale di un soggetto non riabilitato.
Il Collegio ha poi confermato la legittimità del diniego della prevenzione collaborativa: essa presuppone una situazione di agevolazione occasionale, incompatibile con il ravvisato inquinamento strutturale dell’impresa. Neppure la disponibilità ad adottare modelli organizzativi muta l’esito, rilevando tali cautele solo in presenza dei presupposti di legge. La partecipazione a lavori finanziati con fondi pubblici in subappalto, in elusione dell’interdittiva, è stata letta come ulteriore indizio di permeabilità e non ha integrato alcuna violazione delle garanzie partecipative.
Applicando lo standard del più probabile che non, il TAR ha quindi respinto i motivi aggiunti, compensando le spese.
Nota della Redazione
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