Assegnazione temporanea del carabiniere: cessazione della materia per sopravvenuto annullamento (TAR Lazio n. 1086 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto annullamento in autotutela del diniego di assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001, con contestuale accoglimento dell’istanza e assegnazione del militare presso la sede richiesta, integra il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La circostanza che il provvedimento favorevole sia intervenuto dopo l’accoglimento della domanda cautelare non muta la qualificazione dell’esito, né impone una pronuncia di merito. La compensazione integrale delle spese è giustificata dalla peculiarità della vicenda.
Il Fatto
Un carabiniere aveva presentato istanza di assegnazione temporanea presso una sede di destinazione ubicata in provincia di Palermo, ai sensi dell’art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001, al fine di ricongiungersi alla residenza familiare. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri aveva respinto l’istanza con determinazione del 12 maggio 2025, notificata il 19 maggio 2025.
Il militare ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto. Nelle more, la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.
La Motivazione della Corte
Dopo la fase cautelare, l’Amministrazione ha depositato documentazione attestante un compiuto riesame. Con provvedimento del 10 settembre 2025 essa ha annullato l’originario diniego e ha disposto l’assegnazione temporanea del ricorrente presso la stazione di Camporeale (PA), area riconducibile all’ambito territoriale indicato nell’istanza e coincidente con quello della residenza familiare.
Il Collegio ha rilevato che il nuovo provvedimento contiene l’espresso riferimento all’annullamento dell’atto impugnato e l’immediata esecutività dell’assegnazione. Esso integra dunque il pieno soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio.
Su questa base il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residuando alcun interesse a una pronuncia di merito una volta che l’utilità richiesta è stata conseguita in via amministrativa.
Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata. Il Collegio ha inoltre ordinato l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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