Vincolo culturale illegittimo se fondato solo sulla storia commerciale (TAR Marche n. 7 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dichiara un immobile di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera a), d.lgs. n. 42/2004 deve fondarsi su caratteri intrinseci di originalità, storicità e pregio del bene, non sul valore storico dell’attività commerciale o della tradizione familiare che in esso si svolge. È illegittimo per difetto di istruttoria il decreto che ometta di verificare i presupposti richiesti dall’art. 13 d.lgs. n. 42/2004 e si basi su una relazione storico-artistica di carattere celebrativo. L’art. 10, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 esclude dalla qualifica di bene culturale le cose la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant’anni: ove l’unico elemento architettonico rilevato sia stato radicalmente modificato, il vincolo esteso all’intero immobile è illegittimo e configura eccesso di potere.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta commerciale, ha impugnato il decreto con cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, ha dichiarato il negozio e la sottostante officina bene di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera a), d.lgs. n. 42/2004, sottoponendoli alle disposizioni di tutela.

Il ricorrente ha dedotto l’insussistenza dei requisiti, l’insufficienza dell’istruttoria e la violazione di legge con eccesso di potere, chiedendo in via subordinata la limitazione del vincolo alla sola vetrina. L’Amministrazione si è costituita contestando il ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso. La motivazione ministeriale si basa su una ricostruzione storica della famiglia e sulla tradizione legata al marchio motociclistico, trascurando l’analisi obiettiva degli elementi architettonici e strutturali dell’immobile. L’istruttoria risulta incentrata su aspetti affettivi e celebrativi, senza individuare i caratteri di originalità, storicità e pregio artistico oggettivo richiesti dalla normativa.

La stessa relazione storico-artistica ammette che l’unico elemento architettonico rilevato, la vetrina, ha subito radicali modifiche nel corso dei decenni, conservando della configurazione iniziale solo l’insegna. Tale circostanza assume rilievo decisivo ai sensi dell’art. 10, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, che esclude dalla qualifica di bene culturale le cose la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant’anni. Venuta meno la pretesa storicità dell’elemento principale, risulta illegittima ogni estensione del vincolo all’intero immobile.

Il secondo profilo di illegittimità riguarda l’insufficiente istruttoria, che ha omesso di verificare i requisiti dell’art. 13 d.lgs. n. 42/2004. Non sono stati considerati gli aspetti materiali e costruttivi dei locali, privi di originalità o pregio: pavimentazione, impianti e muri in cartongesso sono di realizzazione recente. L’esposizione di fotografie, trofei e la disposizione dei veicoli costituiscono elementi di arredo che non integrano i presupposti della dichiarazione, la quale deve fondarsi su caratteristiche intrinseche del bene e non sulle attività che vi si svolgono.

Da ciò discende il vizio di eccesso di potere. Il vincolo impone pesanti limiti alla proprietà e alla destinazione d’uso dei locali, realizzando un sacrificio sproporzionato non giustificato da un contrapposto interesse pubblico concretamente accertato. La discrezionalità amministrativa deve rispettare i canoni di logicità, coerenza, proporzionalità e completezza motivazionale: la Soprintendenza ha attribuito valore culturale all’immobile su una narrativa familiare emotivamente coinvolgente ma giuridicamente irrilevante. La fondatezza è confermata dalla natura dell’istruttoria, avviata sulla scorta di un semplice articolo giornalistico e condotta senza approfondito accertamento tecnico-scientifico. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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