Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta definizione del procedimento di V.I.A. (TAR Sardegna n. 441 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, con cui la parte ricorrente attesta il venir meno dell’interesse alla decisione, comporta che il giudice, in ossequio al principio dispositivo, prenda atto di tale circostanza e dichiari la cessazione del giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite ove richiesto e giustificato. Tale esito processuale presuppone la sopravvenuta definizione o l’eliminazione degli effetti del provvedimento impugnato, tale da rendere inutile la prosecuzione del giudizio, senza che sia necessario accertare la fondatezza o l’infondatezza delle censure proposte.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa adozione di misure cautelari, il provvedimento con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato l’attivazione della procedura di deferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la risoluzione del conflitto in relazione alla procedura di V.I.A.-PNIEC ex art. 23 del d.lgs. 152/2006 e al piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo ex art. 24 del d.P.R. 120/2017, concernente un progetto di impianto agrivoltaico di potenza pari a 30,157 MWp da realizzarsi in un comune della Sardegna. La ricorrente ha altresì contestato i pareri negativi espressi dalla Regione Autonoma della Sardegna e il parere del Ministero della Cultura, nella parte in cui qualificavano l’area come non idonea.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha rilevato che la società ricorrente, con atto depositato il giorno precedente l’udienza camerale, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Il Collegio ha preso atto che non residuava altra attività processuale se non quella di conformarsi alla richiesta, in applicazione del principio dispositivo che governa l’instaurazione e la prosecuzione del giudizio amministrativo.
La pronuncia si inserisce in un contesto in cui l’interesse azionato dalla ricorrente era venuto meno per effetto della sopravvenuta definizione del procedimento amministrativo, che aveva reso inutile la prosecuzione del giudizio. Il giudice non ha quindi esaminato il merito delle censure, essendo la dichiarazione della parte sufficiente a determinare l’estinzione del processo per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese, il Collegio ha accolto la richiesta della ricorrente, disponendo la loro integrale compensazione tra le parti, in considerazione della circostanza che la definizione del giudizio era conseguita a un evento non imputabile alle parti stesse e che la richiesta era giustificata dalla particolare natura della controversia, relativa a un procedimento di autorizzazione di un impianto di energia rinnovabile di interesse nazionale.
La sentenza, resa in forma semplificata, è stata pronunciata all’esito della camera di consiglio del 25 febbraio 2026, con dispositivo di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese, ordinando l’esecuzione della decisione da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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