Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Campania n. 687 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che riconosce alla docente il diritto alla carta elettronica del docente, ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente l’utilità riconosciuta. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’Amministrazione legittima il ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm.. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato, nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e condanna l’Amministrazione al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata ai fini dell’esecuzione, con decorso del termine dilatorio. Poiché l’Amministrazione non aveva proceduto al pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso muovendo dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. Quest’ultima è dunque tenuta a conformarsi al decisum, il cui contenuto consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il Collegio ha verificato i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata è passata in giudicato, è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione ed è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non risulta alcuna esecuzione del dettato giudiziale.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare ottemperanza al giudicato, assegnando la carta elettronica del docente per le annualità riconosciute, con emissione di un buono di euro 500 per ciascun anno scolastico, oltre interessi dalla data del diritto all’accredito al saldo, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, incaricato ratione muneris, con facoltà di delega, il quale si insedierà su istanza della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino al giorno dell’adempimento, spontaneo o del commissario, richiamando Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 600, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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