Nessuna responsabilità della banca per assegni emessi senza clausola di non trasferibilità (ABF Collegio di Bologna n. 4513 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La banca che abbia rilasciato un carnet di assegni conforme alla disciplina vigente al momento della consegna non risponde, a titolo risarcitorio, delle sanzioni amministrative irrogate al cliente per l’emissione di assegni privi della clausola di non trasferibilità. L’art. 49, comma 5, d.lgs. n. 231/2007 pone a carico di chi emette il titolo per importi pari o superiori a 1.000 euro l’obbligo di apporre la clausola di non trasferibilità. La banca trattaria è tenuta soltanto alla segnalazione dell’infrazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 51 del medesimo decreto. Nel procedimento ABF trova applicazione il principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., con la conseguenza che la domanda priva di idoneo supporto probatorio va respinta.

Il Fatto

Il ricorrente lamenta di essere stato sanzionato dal Ministero dell’economia e delle finanze per aver emesso assegni privi della dicitura “non trasferibile”. Ritiene responsabile la banca per avergli consegnato un carnet di assegni sprovvisto della clausola di non trasferibilità e, dopo l’infruttuoso esperimento della fase di reclamo, chiede la condanna dell’intermediario al rimborso delle sanzioni già irrogate e di quella ancora da irrogare.

L’intermediario resiste sostenendo che, ai sensi dell’art. 49, comma 4, d.lgs. n. 231/2007, il cliente può richiedere per iscritto moduli in forma libera, e che spetta a chi emette il titolo apporre la clausola quando l’importo raggiunge la soglia di legge. Deduce inoltre il difetto di prova sull’effettiva traenza dei titoli, sull’addebito della sanzione e sulle iniziative assunte per evitarla.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce anzitutto la vicenda nei termini esposti dalla parte ricorrente: due assegni emessi nel settembre 2025, di importo rispettivamente pari a 7.600,00 e 11.100,00 euro, entrambi privi della clausola di non trasferibilità; per il primo era già stata irrogata una sanzione di 1.520,00 euro, mentre per il secondo la sanzione era ancora in attesa di irrogazione.

Il primo argomento è di natura processuale. Richiamando il costante orientamento dell’ABF, e in particolare la decisione del Collegio di Coordinamento n. 7716/2017 e la decisione n. 10929 del 15 dicembre 2016, il Collegio ribadisce che nel procedimento arbitrale trovano applicazione il principio dispositivo, il contraddittorio e l’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. Ne deriva che la domanda priva di idoneo supporto probatorio deve essere respinta già per tale motivo. Nel caso di specie mancava la copia dei titoli, l’indicazione dei loro estremi, la prova della negoziazione e quella dell’avvenuta irrogazione della sanzione, mentre la voce di danno relativa al secondo assegno era meramente potenziale.

Il Collegio affronta poi il merito. L’art. 49, comma 4, d.lgs. n. 231/2007 prevede che i moduli siano rilasciati muniti della clausola di non trasferibilità, salvo richiesta scritta del cliente di moduli in forma libera; il comma 5 impone che gli assegni emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro rechino l’indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. L’art. 51 del medesimo decreto obbliga la banca che accetta in versamento o estingue il titolo a comunicare l’infrazione al Ministero.

Su questa base il Collegio esclude la responsabilità dell’intermediario. Il carnet era stato consegnato il 26 marzo 2008, quindi prima dell’entrata in vigore della normativa (30 aprile 2008), ed era pertanto conforme alla legge al momento del rilascio. La guida pubblicata da Banca d’Italia, ABI e MEF chiarisce che, per importi pari o superiori a 1.000 euro, la clausola deve essere inserita da chi emette l’assegno. L’intermediario aveva inoltre dimostrato che il ricorrente, in passato, aveva apposto a penna la dicitura, segno della consapevolezza dell’obbligo.

Il Collegio richiama infine l’orientamento maggioritario dei Collegi ABF, e in particolare la decisione del Collegio di Bologna n. 589/2024, secondo cui la violazione dell’art. 49 d.lgs. n. 231/2007 si perfeziona nel momento in cui viene negoziato l’assegno privo delle indicazioni richieste, con la conseguenza che la banca è tenuta solo alla segnalazione dell’illecito al Ministero. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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