Istanza ex art 380-bis senza nuova procura e abuso del processo (Cass. civ. Sez. I n. 9741 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’istanza con cui il difensore chiede la decisione della causa ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. è inammissibile se non è proposta da difensore munito di nuova procura speciale. Nei casi di definizione del giudizio in conformità della proposta, l’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo: il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente. Le relative statuizioni si adottano nei confronti della parte e non del suo difensore, quando l’atto sia comunque riconducibile all’ambito del giudizio per cui era stata conferita la nomina originaria.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo l’accertamento dell’usurarietà del tasso di mora pattuito in un contratto di mutuo fondiario e la restituzione degli interessi versati. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza del 30 ottobre 2018, aveva respinto le domande. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 12 gennaio 2022, aveva rigettato l’appello, richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 19597 del 2020 in tema di interessi moratori e soglia d’usura.

Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito la cessionaria del credito. Il Presidente della sezione ha formulato una proposta di definizione a norma dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; a fronte di essa il difensore del ricorrente ha domandato la decisione della causa.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto esaminato il tenore della proposta presidenziale, che aveva qualificato il motivo come inammissibile sotto un duplice profilo. Da un lato, la Corte territoriale si era adeguata ai principi delle Sezioni Unite n. 19597 del 2020, secondo cui la mancata indicazione dell’interesse di mora nel TEGM non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali che contengano la rilevazione statistica del tasso medio di mora; e, in caso di mora usuraria, restano dovuti gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.

Dall’altro, il motivo intendeva ripetere un giudizio sul fatto e sollecitava la Corte di legittimità a rivalutare l’accertamento compiuto dal giudice del merito, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge: esito precluso dalla funzione nomofilattica del giudizio di cassazione.

Su tale base, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che l’istanza ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. non era stata proposta da difensore munito di nuova procura speciale, con conseguente difetto del presupposto processuale richiesto dalla norma.

Poiché il giudizio è stato definito in conformità della proposta, la Corte ha disposto la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., immediatamente applicabili ai giudizi introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 e per i quali non fosse ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

La Corte ha quindi ribadito che, in tema di procedimento accelerato, l’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. contiene una valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna: la definizione conforme alla proposta codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo. La condanna è stata adottata nei confronti della parte e non del difensore, poiché costui, pur senza nuova procura, aveva posto in essere un atto comunque riconducibile al giudizio per cui era stato nominato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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