Ricorso in cassazione inammissibile per esposizione sommaria dei fatti carente (Cass. civ. Sez. III n. 5559 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non esponga in modo chiaro e completo il fatto sostanziale e processuale della controversia è inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire alla Corte di legittimità una conoscenza chiara e integrale dei fatti di causa, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata. Il ricorso viola altresì l’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. quando evoca circostanze e documenti senza localizzarli nel giudizio di merito o nell’atto di appello. Nel caso di doppia conforme di merito, i motivi ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. sono inammissibili se il ricorrente non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, dimostrandone la diversità.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile ad uso commerciale, intimò licenza per finita locazione al conduttore. Quest’ultimo si oppose alla convalida, dichiarandosi disponibile al rilascio a condizione di ottenere l’indennità per perdita dell’avviamento prevista dall’art. 34 della legge n. 392/1978. Nel giudizio intervenne la figlia dell’intimato, sostenendo di essere la conduttrice effettiva in forza di un contratto di affitto di azienda risalente al 1992.
Il Tribunale dichiarò la risoluzione del contratto e accolse la domanda di indennità di avviamento. La Corte d’Appello rigettò il gravame. La ricorrente propose allora ricorso per cassazione con quattro motivi, cui i controricorrenti resistettero.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto un vizio preliminare di contenuto-forma. L’esposizione del fatto non riferisce le ragioni dell’opposizione alla convalida, non chiarisce la posizione assunta dall’interveniente rispetto alla domanda originaria, omette le ragioni della decisione di primo grado e dell’atto di appello. Il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Richiamando le Sezioni Unite n. 11653 del 2006 e le Sezioni Unite n. 2602 del 2003, la Corte ribadisce che il requisito impone una rappresentazione sommaria ma autosufficiente delle pretese delle parti, delle eccezioni, delle difese, dello svolgimento processuale e delle argomentazioni essenziali delle pronunce di merito. L’osservanza dei doveri di chiarezza e sinteticità può condurre alla declaratoria solo quando l’esposizione risulti oscura o lacunosa al punto da pregiudicare l’intelligibilità delle censure, come affermato dalle Sezioni Unite n. 37552 del 2021.
La Corte esamina poi i singoli motivi, evidenziandone l’inammissibilità intrinseca. Il primo motivo, oltre a violare l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. per l’omessa indicazione delle ragioni dell’intervento, è improponibile quanto alla censura di omessa motivazione: i difetti di omissione o insufficienza della motivazione sono configurabili solo in caso di totale obliterazione di elementi decisivi, non quando vi sia mera difformità rispetto alle attese della parte.
Quanto alla censura ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., trattandosi di doppia conforme di merito, opera l’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., che ne preclude la proposizione salvo che il ricorrente indichi le ragioni di fatto che differenziano le due pronunce. Onere rimasto inadempiuto.
Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., evocando circostanze e documenti contrattuali non localizzati nel giudizio di merito né nell’appello. Il quarto motivo è qualificato come non motivo, presupponendo l’accoglimento del primo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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