Nullo il patto di garanzia su assegno in bianco, valida la promessa (Cass. civ. Sez. I n. 5882 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’emissione di un assegno in bianco, o postdatato, consegnato a garanzia di un debito e destinato alla restituzione in caso di adempimento, è contraria alle norme imperative degli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736/1933 e determina un giudizio negativo di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti ai sensi dell’art. 1343 cod. civ. Il giudice che dichiara nullo il patto di garanzia e riconosce la validità del titolo come promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ. non viola l’autonomia contrattuale sancita dall’art. 1322 cod. civ. La promessa unilaterale opera un’astrazione meramente processuale della causa debendi, con relevatio ab onere probandi in favore del destinatario, salvo che questi rinunci, anche implicitamente, al vantaggio dell’inversione dell’onere della prova.
Il Fatto
Un creditore otteneva decreto ingiuntivo per complessivi € 30.000, oltre accessori, fondato su tre assegni bancari emessi dal ricorrente, tutti protestati per insoluto. Il ricorrente proponeva opposizione deducendo che i titoli erano stati firmati in bianco, senza data di emissione, e consegnati a garanzia di un debito di € 20.000 di una società di cui era socio dipendente, poi estinto mediante altri assegni regolarmente incassati. Il creditore non contestava l’emissione in bianco e a garanzia, ma affermava che il prestito era di € 30.000 in contanti.
Il Tribunale rigettava l’opposizione. La Corte di Appello di Bari, con la sentenza impugnata, rigettava il gravame, ritenendo nullo il patto di garanzia ma validi i titoli come promesse di pagamento, con conseguente presunzione del rapporto fondamentale. Il ricorrente adiva quindi la Cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono in parte infondati e in parte inammissibili. La Corte territoriale aveva accertato in fatto che tutti e tre gli assegni erano stati emessi senza data e luogo, ma muniti di sottoscrizione, e consegnati a garanzia di un prestito erogato dal creditore.
Su questa base, la nullità del patto di garanzia per violazione delle norme imperative non travolge i titoli, che conservano validità come promesse di pagamento ex art. 1988 cod. civ. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata di legittimità (Cass. n. 4368/1995; Cass. n. 10710/2016; Cass. n. 143/2021), secondo cui l’emissione di un assegno in bianco a garanzia è contraria alle norme imperative e dà luogo a un giudizio negativo di meritevolezza ai sensi dell’art. 1343 cod. civ., senza che ciò violi l’art. 1322 cod. civ.
Quanto alla pretesa rinuncia del creditore al beneficio dell’inversione dell’onere della prova, la Corte osserva che la ricognizione di debito non è autonoma fonte di obbligazione, ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. L’art. 1988 cod. civ. opera un’astrazione meramente processuale della causa debendi, dispensando il destinatario dall’onere di provare il rapporto, che si presume fino a prova contraria, salvo rinuncia, anche implicita, al vantaggio (Cass. n. 7787/2010; Cass. n. 18259/2006). Nel caso concreto la rinuncia non vi è stata, avendo il creditore invocato il beneficio fin dal primo grado, mentre il ricorrente non ha fornito la prova contraria.
I motivi investono dunque statuizioni corrette sul piano giuridico e si traducono in un inammissibile tentativo di sovvertire le valutazioni di merito, come tale non censurabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U. n. 34476/2019; Cass. n. 29404/2017). Il terzo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, è parimenti inammissibile, avendo il giudice di appello ritenuto la domanda assorbita in altre statuizioni. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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