Rigetto per inammissibilità dei motivi tra erede apparente e continuità delle trascrizioni (Cass. civ. Sez. II n. 5881 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che oppone a un fatto accertato dal giudice di merito la sola affermazione della sua inesistenza non è sussumibile sotto alcuno dei motivi tassativamente elencati dall’art. 360 cod. proc. civ. Il vizio di omesso esame di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, concerne unicamente un preciso accadimento o una circostanza in senso storico-naturalistico, non le questioni o le argomentazioni. Il motivo che mescola doglianze eterogenee, senza selezionare i profili di fatto e di diritto, viola i doveri di chiarezza e sinteticità di cui agli artt. 366, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. ed è inammissibile. È infine inammissibile il ricorso con cui si denunci un error in procedendo commesso dal giudice di primo grado, ove la questione non sia stata riproposta in appello.
Il Fatto
La controversia oppone due acquirenti dello stesso appartamento in Roma. Il primo ramo di acquirenti fonda il proprio titolo su un testamento e sull’accettazione dell’eredità del dante causa; il secondo ramo, coniugi acquirenti, ha comprato dall’erede legittimo poi risultato erede apparente. Il venditore, denunciando la successione senza menzionare il testamento, ha disposto del bene come se ne fosse proprietario per successione legittima.
I giudici di merito hanno dato prevalenza ai secondi acquirenti in applicazione dell’art. 534, secondo comma, cod. civ., valorizzando la loro buona fede e la regolarità delle trascrizioni. La domanda subordinata di usucapione è stata rigettata per difetto di prova del possesso del dante causa. I soccombenti ricorrono in cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che lamenta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile. La Corte ribadisce che il vizio di omesso esame attiene a un fatto decisivo in senso storico-naturalistico e non può essere riferito a questioni o argomentazioni, richiamando la Cass. ord. n. 2268 del 26.01.2022.
Il secondo motivo è esaminato solo nelle due censure comprensibili: omessa motivazione e omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento. Entrambe sono infondate. La sentenza impugnata reca una motivazione comprensibile e lineare, non perplessa, e dà conto dei presupposti di applicazione dell’art. 534, secondo comma, cod. civ. La Corte d’Appello non ha violato l’art. 112 cod. proc. civ., avendo dichiarato assorbita ogni altra questione e confermato il rigetto anche della domanda risarcitoria.
Per il resto il motivo è inammissibile, perché non risponde ai requisiti di chiarezza e sinteticità imposti dall’art. 366 cod. proc. civ. La Corte richiama la Cass. n. 8425 del 2020, secondo cui il ricorrente deve offrire una concisa rappresentazione della vicenda e delle questioni, e la Cass. n. 8009 del 2019, che sanziona la riproduzione di stralci degli atti difensivi senza censure specifiche. Il motivo che sovrappone mezzi eterogeni richiede un inesigibile intervento integrativo della Corte (Cass. n. 21611 del 20.09.2013).
Il terzo motivo è inammissibile sotto tre profili. Opporre alla documentata regolarità delle trascrizioni la sola affermazione che la trascrizione non è mai avvenuta non è sussumibile in alcun motivo di art. 360 cod. proc. civ. Le censure su presunte false dichiarazioni si riducono ad allegazioni di fatto. Quanto alla violazione dell’art. 1141 cod. civ., il motivo mira a ottenere un nuovo accertamento fattuale, riservato al giudice di merito, poiché la Corte d’Appello ha accertato che il dante causa non ha mai esercitato il possesso, essendo stato ospite in ragione di una relazione di affectio. Il quarto motivo è parimenti inammissibile, non confrontandosi con la ratio dell’erede apparente, e perché l’error in procedendo del giudice di primo grado avrebbe dovuto essere denunciato in appello. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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