Restituzione addizionale accisa, legittimato passivo è il cessionario del credito (Cass. civ. Sez. III n. 28516 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella somministrazione di energia elettrica, il soggetto passivo dell’addizionale provinciale all’accisa è il fornitore, che ha diritto di rivalsa sull’utente finale. Quando il rimborso è chiesto dall’utente, la relativa domanda non segue l’ordinamento tributario, ma le regole civilistiche dell’indebito oggettivo. Pertanto, accertata la cessione pro soluto del credito dal fornitore al factor e il pagamento eseguito nelle mani di quest’ultimo, la domanda di ripetizione va rivolta al cessionario, unico accipiens, e non al cedente, difettando questi di legittimazione passiva.

Il Fatto

La società utente aveva concluso con la fornitrice un contratto di somministrazione di energia elettrica. Per i consumi di un biennio la fornitrice le aveva addebitato l’addizionale provinciale all’accisa sui consumi di energia elettrica, così come prevista dall’art. 6 del d.l. 29.11.1988 n. 511, nel testo applicabile ratione temporis. Il pagamento era avvenuto in favore della società di factoring, indicata dalla fornitrice come cessionaria del credito.

Ritenuta l’imposta non dovuta, perché la norma istitutiva contrastava con il diritto comunitario, l’utente convenne davanti al Tribunale la fornitrice, quale accipiens effettivo, e in subordine la cessionaria, quale accipiens materiale, chiedendo la restituzione. Il Tribunale escluse la legittimazione della cessionaria e accolse la domanda verso la fornitrice. La Corte d’appello confermò nel resto, ritenendo legittimata passiva la sola fornitrice. La fornitrice ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe l’individuazione del debitore dell’obbligo restitutorio. Il ricorrente sostiene che le norme del testo unico sulle accise, valorizzate dal giudice d’appello, disciplinano la rivalsa del fornitore sull’utente ma non impediscono la cessione del credito, con la conseguenza che la domanda andava esaminata alla luce delle regole del codice civile. Il motivo è fondato.

La Corte ricostruisce il meccanismo dell’addizionale: il fornitore la riscuoteva mensilmente dall’utente in misura presunta, la versava all’Amministrazione salvo conguaglio e aveva diritto di rivalsa sui consumatori finali ai sensi dell’art. 56, comma primo, d. lgs. 504/95. Il soggetto passivo dell’imposta era dunque il fornitore, non l’utente. Le Sezioni Unite hanno distinto due ipotesi: se il rimborso è chiesto dal fornitore, legittimata è l’amministrazione; se è chiesto dall’utente, a questi compete unicamente l’azione civilistica nei confronti del cedente.

Ne segue che la domanda di rimborso dell’utente è soggetta alle regole del codice civile, non dell’ordinamento tributario. La Corte d’appello ha accertato in fatto che la fornitrice cedette pro soluto i crediti alla società di factoring, come confermano le fatture, nelle quali si legge che il pagamento è liberatorio solo se effettuato al factor quale cessionario del credito.

Dall’accertamento dell’esistenza della cessione discende che la sola cessionaria doveva essere ritenuta creditrice dell’utente. Una volta ritenuto che il credito ceduto era fondato su titolo nullo, per contrarietà al diritto comunitario, la domanda di ripetizione andava rivolta al cessionario unico accipiens, perché il pagamento eseguito nelle mani del cedente fu sine causa. La regola generale è che soggetto passivo dell’obbligazione è esclusivamente l’accipiens, e la cessione modifica il soggetto attivo, non creando alcun rapporto trilaterale.

La Corte rileva inoltre che la tesi dell’appello condurrebbe a paradossi: il factor avrebbe riscosso un credito inesistente arricchendosi, mentre il fornitore avrebbe pagato due volte il medesimo debito, senza possibilità di recupero. Il ricorso incidentale adesivo della cessionaria è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendosi formato il giudicato interno sulla insussistenza del suo debito. La sentenza è cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, la domanda è rigettata per difetto di legittimazione passiva della cedente.

Nota della Redazione

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