Assegno circolare clonato: la colpa del venditore interrompe il nesso causale (ABF Collegio di Bologna n. 248 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’intermediario che negozia un assegno circolare clonato risponde a titolo di negligenza quando non compie una verifica attenta del titolo, essendo suo onere provare la non rilevabilità ictu oculi della falsificazione e l’avvenuta lettura del codice Data Matrix. Tale responsabilità non basta tuttavia a fondare il diritto al risarcimento: il venditore che trasferisce la proprietà del bene prima di aver verificato il buon esito della negoziazione, senza richiedere il benefondi, tiene una condotta gravemente imprudente che interrompe il nesso di causa tra l’inadempimento della banca e il danno lamentato. Il ricorso è pertanto rigettato.

Il Fatto

Il ricorrente pubblica on line un annuncio di vendita di un camper per euro 24.000,00. Contattato da un potenziale acquirente, si reca con la cointestataria presso una filiale dell’intermediario, di cui è correntista, per chiedere indicazioni sul pagamento più sicuro. L’operatrice consiglia un assegno circolare non trasferibile e il versamento in filiale nella mattinata del giorno fissato.

Il 31 gennaio 2025 il ricorrente presenta allo sportello, insieme all’acquirente, l’assegno; l’operatrice esamina il titolo e compie il versamento, rilasciando copia dell’operazione. Rassicurato, il ricorrente trasferisce la proprietà del mezzo. Il 3 febbraio la filiale lo avvisa che l’assegno è risultato clonato e che l’accredito è stato stornato. Chiede quindi l’accertamento della responsabilità della banca e il risarcimento di euro 28.440,10. L’intermediario eccepisce la difformità del ricorso rispetto al reclamo e l’assenza di anomalie del titolo, oltre alla condotta imprudente dei ricorrenti.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. Le Disposizioni ABF (sez. VI, par. 1) richiedono che il ricorso abbia ad oggetto la “stessa questione” del reclamo, ma secondo l’orientamento dei Collegi è sufficiente una simmetria in termini di congruità sostanziale tra le richieste e tra gli elementi di fatto e di diritto che le sostengono.

Nel merito, dalla documentazione emerge che il titolo presentava anomalie e un disallineamento tra i numeri di serie. In casi simili l’Arbitro ravvisa una condotta negligente della banca, che non ha compiuto una verifica attenta. Non vale la replica dell’intermediario sull’esame visivo e tattile: è onere della banca provare la non rilevabilità ictu oculi della falsificazione e l’avvenuta lettura del codice Data Matrix, cosa che non ha fatto. Sul punto il Collegio richiama ABF Torino n. 3745/2025.

La circostanza dirimente è però un’altra. Il ricorrente è stato imprudente nel trasferire la proprietà prima di verificare il buon esito del titolo. Nella stessa denuncia riconosce che l’intermediario gli aveva chiarito l’impossibilità di verificare la copertura immediata e la necessità di almeno tre giorni. Non risulta inoltre che abbia chiesto il benefondi, che, se rilasciato, avrebbe giustificato il legittimo affidamento (Coll. Coordinamento n. 20978/2020).

Il Collegio osserva che la condotta del venditore che non verifica l’identità dell’acquirente è comunque gravemente colposa e che neppure le rassicurazioni sull’assegno basterebbero a escludere la colpa del cliente (ABF Bologna n. 4462/2025). Ciò che rileva, nella specie, è che il trasferimento della proprietà senza attendere l’esito della negoziazione ha interrotto il nesso di causa tra la condotta dell’intermediario e il danno. Il ricorso è quindi rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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