Truffa telefonica e bonifici istantanei disposti dal cliente (ABF Collegio di Roma n. 2486 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento eseguite materialmente dal cliente non integrano un’operazione non autorizzata ai sensi degli artt. 10 ss. del d.lgs. n. 11/2010, con conseguente inapplicabilità della relativa tutela restitutoria. La condotta dell’intermediario resta tuttavia scrutinabile alla luce delle regole generali del diritto delle obbligazioni, sotto il profilo del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, eventualmente integrati dal principio di buona fede, potendosi fondare la decisione sugli artt. 1375, 1176, comma 2, e 1218 c.c. Un’operatività anomala per numero, tipologia, importo, tempo di esecuzione o riconducibilità delle operazioni al medesimo beneficiario costituisce indice di frode che avrebbe dovuto allertare i sistemi di monitoraggio automatizzati del prestatore di servizi di pagamento, con conseguente concorso di colpa del cliente ex art. 1227 c.c. Il rimborso è determinato in via equitativa.
Il Fatto
La ricorrente, intestataria di un conto corrente, il 1° luglio 2024 veniva contattata telefonicamente da un soggetto che si presentava come riconducibile all’intermediario. L’interlocutore riferiva di presunti bonifici fraudolenti già in corso e prospettava la necessità di disporre ulteriori bonifici verso destinatari indicati per stornarli.
Convinta della veridicità della ricostruzione, la cliente disponeva personalmente sei bonifici istantanei per un importo complessivo di euro 5.275,00. Segnalava poi all’intermediario di essere stata vittima di una frode. Chiedeva la retrocessione di euro 5.378,50, comprensivo delle commissioni addebitate, e il rimborso delle spese di mediazione, pari a euro 190,32, cui la banca non aveva aderito. L’intermediario eccepiva che le operazioni erano state autenticate con autenticazione forte a doppio fattore e che la condotta della cliente integrava colpa grave.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla qualificazione giuridica delle operazioni. Poiché le transazioni sono state eseguite in prima persona dalla ricorrente, non ricorre l’ipotesi dell’operazione non autorizzata e resta esclusa l’applicabilità degli artt. 10 ss. del d.lgs. n. 11/2010. Ciò non impedisce, tuttavia, di valutare la condotta dell’intermediario secondo le regole generali dell’inadempimento contrattuale, come già affermato dai Collegi territoriali richiamati.
Su questo terreno il Collegio valorizza l’orientamento secondo cui i principi del d.m. n. 112/2007, pur privi di valore direttamente precettivo in materia di disconoscimento, esprimono un generale obbligo di monitoraggio delle operazioni. Possono quindi assumere rilievo indici di frode ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto, purché adeguatamente comprovati.
Nel caso concreto i sei bonifici, tutti istantanei, sono stati disposti nel medesimo giorno in rapida successione, tra le ore 16.28 e le ore 17.10, con importi in gran parte coincidenti o prossimi. Per il Collegio si tratta di un evidente indice di anomalia, che avrebbe dovuto insospettire e allertare i sistemi di monitoraggio automatizzati dell’intermediario, inducendolo ad adottare presidi idonei a proteggere la cliente dalle conseguenze di una frode palesatasi come estremamente probabile.
Quanto alla condotta della ricorrente, il Collegio rileva che gli SMS civetta ricevuti presentavano indici di inattendibilità e non risultano inseriti in coda a precedenti messaggi genuini dell’istituto. La cliente, inoltre, non ha prodotto il registro delle chiamate a supporto della propria ricostruzione. Ciò nonostante, il Collegio riconosce un concorso di colpa tra le parti e, applicando l’art. 1227 c.c., determina equitativamente in euro 1.000,00 la somma dovuta alla ricorrente.
Il Collegio respinge invece la domanda di rimborso delle spese di mediazione: la procedura attivata ad impulso di parte non è pregiudiziale al ricorso in ABF, il cui esito ne sostituisce gli effetti. Dispone infine il versamento del contributo di euro 200,00 alla Banca d’Italia e di euro 20,00 alla ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede