Assegno di cura illegittimo il diniego su elenco FNA e ISEE (TAR Campania n. 2178 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., sulla controversia relativa all’annullamento del diniego di assegno di cura e alla connessa condanna dell’amministrazione, poiché viene in rilievo l’esercizio di poteri amministrativi di verifica della sussistenza e permanenza delle condizioni del beneficio. La giurisdizione del giudice ordinario resta confinata alle domande di adempimento o risarcitorie esperibili solo dopo che la pubblica amministrazione abbia riconosciuto lo status sanitario da cui deriva il diritto all’erogazione. È illegittimo, per contraddittorietà ed illogicità, il diniego che neghi l’assegno di cura per l’esclusione dall’elenco FNA e per il superamento della soglia ISEE, quando la valutazione UVI sia intervenuta e l’amministrazione non abbia riscontrato la nuova domanda, non abbia provato l’approvazione dell’elenco e non abbia dimostrato documentalmente l’esaurimento delle risorse. L’annullamento impone la riedizione del potere e la rivalutazione dell’istanza sulla base delle risorse disponibili al momento in cui l’assegno avrebbe dovuto essere liquidato.

Il Fatto

Il coniuge di una donna non autosufficiente presenta domanda di assegno di cura. Dopo il verbale UVI, la beneficiaria viene ricoverata presso una struttura ospedaliera estera e rientra in Italia. L’Azienda Speciale Consortile competente nega più volte il beneficio, dapprima per mancanza dei requisiti, poi comunicando l’errore del precedente diniego, quindi confermando il rigetto dell’istanza.

Con atto di diffida gli eredi, divenuti tali dopo il decesso della beneficiaria, chiedono la corresponsione dell’assegno per il periodo indicato. L’Azienda respinge l’istanza richiamando la mancata inclusione nell’elenco FNA 2021 e il superamento del limite ISEE. Gli eredi impugnano il provvedimento davanti al TAR Campania, chiedendo l’annullamento e la condanna al pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di difetto di giurisdizione. Richiamando la sentenza n. 1122/2023 della stessa Sezione, ribadita dalla sentenza n. 1121/2024, si afferma che la controversia ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, perché il diniego attiene alla verifica delle condizioni del beneficio. La giurisdizione ordinaria rileverebbe solo dopo il riconoscimento dello status sanitario, quando residua spazio alla domanda di adempimento.

Cadono anche le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità. L’atto impugnato ha natura provvedimentale, avendo negato la spettanza dell’assegno. Quanto alla legittimazione passiva, la richiesta di condanna rivolta a entrambe le amministrazioni è sufficiente a radicarla in capo all’A.S.L. Gli eredi, inoltre, hanno assolto l’onere probatorio della qualità di eredi, desumibile dallo stato di famiglia e dagli estratti di nascita prodotti.

Nel merito, il Collegio ravvisa i dedotti profili di contraddittorietà e illogicità. La nota con cui l’Azienda aveva riconosciuto la decorrenza dell’assegno non esclude l’erogazione successiva al rientro in Italia, ma va interpretata come riferita al solo periodo di ricovero, esclusione pacifica tra le parti. L’Azienda non ha riscontrato la nuova domanda, né questa può ritenersi implicitamente respinta. La prova della richiesta è stata fornita dalla stessa amministrazione, che ha prodotto la domanda.

Quanto alla comunicazione del rientro e alla necessità di una nuova valutazione, il Collegio osserva che il rientro era stato preannunciato e che l’UVI era stata convocata, con verbale recante la proposta di piano assistenziale individuale. L’Azienda non ha provato l’avvenuta approvazione dell’elenco FNA 2021, non ha dimostrato la tardività della domanda e non ha documentato l’esaurimento delle risorse.

Infine, il Collegio esclude l’incompatibilità assoluta tra assistenza domiciliare integrata e assegno di cura, leggendo l’art. 2 dell’allegato B alla DGRC n. 325/2020 in combinato disposto con il punto 2, e rileva che il punto 2.2 non fissa un numero massimo di mesi di erogazione. Il ricorso è accolto in parte, con annullamento dell’atto e salvezza degli ulteriori provvedimenti in sede di riedizione del potere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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