Nessun COSAP per i viadotti autostradali statali: illegittimo l’accertamento di occupazione abusiva (TAR Campania n. 3185 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il concessionario autostradale titolare di concessione statale per la costruzione e l’esercizio dell’infrastruttura non deve richiedere al Comune alcun titolo di occupazione di suolo pubblico per i viadotti che sovrastano la rete viaria locale. L’art. 63, d.lgs. n. 446/1997 e il regolamento COSAP comunale presuppongono un potere autoritativo dell’ente locale sull’occupazione, che difetta quando l’occupazione stessa deriva da un titolo autonomo di fonte statale. Ne consegue l’illegittimità dell’accertamento di occupazione abusiva e della pretesa del canone e delle relative sanzioni. La giurisdizione spetta al giudice amministrativo quando la controversia investe la verifica del potere autoritativo sull’intero rapporto, non il solo profilo patrimoniale.

Il Fatto

La società concessionaria impugna l’avviso con cui il Comune le contesta l’occupazione abusiva del soprassuolo per l’annualità 2013, con richiesta di indennità e irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria. L’atto richiama un precedente verbale di accertamento e le note tecniche che descrivono l’occupazione dei viadotti autostradali sopra strade comunali.

La società deduce, tra l’altro, l’inapplicabilità del COSAP per assenza dei presupposti di legge, essendo già titolare di concessione assentita dallo Stato per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada. Il Comune eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiede la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla giurisdizione. Il Tribunale dispone la sospensione del processo ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c.; definiti i giudizi in Cassazione con il riconoscimento della giurisdizione amministrativa, la causa è ripresa e decisa.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ribadisce anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo. Il petitum sostanziale investe la contestazione del potere autoritativo del Comune di imporre un titolo concessorio e il pagamento del canone per l’occupazione dello spazio sovrastante il territorio comunale, realizzata mediante un’opera autorizzata da provvedimenti statali. Quando la controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa sull’economia del rapporto, essa è attratta alla giurisdizione amministrativa.

Nel merito, il Collegio ritiene fondata e assorbente la censura sull’inapplicabilità del COSAP. L’art. 63, d.lgs. n. 446/1997 consente ai Comuni di assoggettare a canone l’occupazione di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, da parte del titolare della concessione. Il regolamento comunale richiede l’istanza di concessione a chi intenda occupare suolo pubblico e qualifica abusiva l’occupazione realizzata senza il titolo comunale.

Tale presupposto però difetta quando l’occupazione deriva da un titolo autonomo di fonte statale. La società è titolare della concessione assentita dallo Stato, oggi disciplinata dalla convenzione approvata con legge n. 101/2008 di conversione del d.l. n. 59/2008. La concessione statale e la pianificazione del tracciato autostradale risalgono alla legge n. 729/1961 e alla legge n. 463/1955, che attribuiscono al solo legislatore statale la scelta della localizzazione dell’infrastruttura. Il regolamento comunale, sopravvenuto, non può prevalere sulle leggi statali né imporre un ulteriore titolo a chi è già titolare di quello originario.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento del giudice amministrativo, che esclude dall’ambito applicativo del COSAP le occupazioni che non necessitano di concessione, in quanto derivanti da altro ed autonomo titolo. Il rapporto di mera prossimità fisica tra due beni demaniali non si traduce in una posizione servente dell’uno rispetto all’altro, ma in una reciproca coesistenza di realtà autonome. L’art. 2 della legge n. 463/1955 e l’art. 28 della legge n. 729/1961 imputano la pianificazione della rete autostradale al legislatore statale, a nulla rilevando il mezzo prescelto per realizzarla, compresa la concessione di costruzione e gestione.

Pertanto non può configurarsi un’occupazione abusiva né un obbligo di corrispondere il canone per i viadotti che sovrastano la rete viaria comunale. L’accoglimento di tale motivo è assorbente delle ulteriori censure. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, con integrale compensazione delle spese, in ragione della particolarità e novità delle questioni giuridiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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