Revoca abilitazione Entratel per gravi irregolarità del professionista anche senza accertamento definitivo (TAR Lazio n. 14607 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’abilitazione dell’intermediario alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali tramite il servizio Entratel può essere revocata dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998 e dell’art. 8, comma 1, decreto 31 luglio 1998 in presenza di gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, senza che occorra un previo accertamento tributario o una sentenza penale definitiva. La revoca non richiede la dimostrazione di un danno erariale o di una condotta fraudolenta, essendo sufficiente che emergano comportamenti negligenti che compromettano l’affidabilità professionale dell’intermediario. La trasmissione di dichiarazioni vistate in carenza di abilitazione e l’utilizzo delle credenziali da parte di soggetti non designati integrano autonome cause di revoca. Unica è la misura applicabile, non essendo consentita l’adozione di sanzioni alternative o intermedie.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate disponeva, con provvedimento del 10 marzo 2025, la revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel nei confronti di una commercialista, iscritta all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Il provvedimento, motivato per relationem al processo verbale di constatazione del 30 ottobre 2024, contestava numerose violazioni: mancato rispetto delle disposizioni sull’uso e la conservazione delle credenziali, mancato rilascio ai contribuenti delle dichiarazioni trasmesse, tardiva trasmissione di dichiarazioni, omessa conservazione della documentazione obbligatoria, e soprattutto l’apposizione del visto di conformità su dichiarazioni in un periodo in cui la professionista era stata esclusa dall’elenco dei soggetti abilitati, oltre alla reiterata omissione dei controlli propedeutici al rilascio del visto. Avverso il provvedimento la ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio, deducendo sei motivi di censura.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato. Quanto al primo motivo, la motivazione del provvedimento è risultata completa: il rinvio per relationem al processo verbale di constatazione è legittimo quando l’atto individua i contenuti essenziali e si sofferma analiticamente sulle violazioni più gravi, come nel caso dell’esposizione di crediti tributari sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati e dell’apposizione del visto in carenza di abilitazione.
In ordine al principio di proporzionalità, il Collegio ha osservato che la revoca trova fondamento nelle disposizioni citate e che la valutazione dell’Amministrazione circa la gravità e la ripetitività delle irregolarità è ragionevole. La trasmissione di dichiarazioni vistate senza abilitazione, la reiterata omissione dei controlli imposti dall’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 241/1997 e la concessione delle credenziali a soggetti non designati integrano violazioni che legittimano la revoca. Le norme, nel configurare il potere-dovere dell’Amministrazione, non richiedono che le violazioni siano accertate in sede tributaria o penale, ma soltanto che emergano in contraddittorio e non siano adeguatamente confutate dal privato.
Sulla dedotta violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, il TAR ha rilevato che il provvedimento dà conto delle ragioni del rigetto delle osservazioni procedurali e che l’esame nel merito delle controdeduzioni ne rivela l’infondatezza: la censura sull’annullamento della sospensione dall’albo è inconferente riguardando l’esclusione dall’elenco; la mancanza di un danno erariale è irrilevante, rilevando condotte che siano “spia” dell’inattendibilità del professionista.
La doglianza sulla illegittima esclusione dall’elenco dei professionisti è stata dichiarata inammissibile, concernendo un provvedimento diverso da quello impugnato. Quanto alla violazione del principio di gradualità sanzionatoria, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui “unica è la misura (la revoca) che può essere irrogata nella fattispecie”, sicché l’applicazione di misure alternative si sarebbe posta in contrasto con il principio di legalità.
Infine, il motivo sul difetto di dolo o colpa grave è stato respinto: la mancata dimostrazione di una condotta fraudolenta non è decisiva, poiché l’operatore deve dare garanzia di piena affidabilità, che viene meno per comportamenti negligenti anche solo potenzialmente dannosi. La sospensione delle deleghe F24, infine, non costituisce una sanzione duplicativa ma una misura inibitoria finalizzata a prevenire gli effetti di un illecito tributario. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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