Nomina del commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato (TAR Puglia n. 574 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente entro un termine assegnato. La nomina può essere disposta anche in una fase successiva all’accoglimento del ricorso per l’esecuzione del giudicato, ove l’Amministrazione non abbia ottemperato nel termine assegnato. Le spese della fase del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 958 del 6 maggio 2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. Con sentenza n. 1298 del 5 novembre 2025, il TAR Puglia ha accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato, assegnando all’Amministrazione un termine per adempiere. Decorso infruttuosamente tale termine, la ricorrente ha depositato una nuova istanza, notificata il 26 febbraio 2026, chiedendo la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, nonostante l’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza e l’assegnazione del termine, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha provveduto all’adempimento. Il perdurare dell’inadempienza, pur in presenza di un giudicato favorevole alla ricorrente, ha integrato il presupposto per l’adozione delle misure attuative del giudicato ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm..

Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, dispone di poteri ampi e sostitutivi, potendo nominare un commissario ad acta che operi in luogo dell’Amministrazione inadempiente. Nel caso di specie, il Collegio ha individuato la figura del commissario nel Direttore generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.

Al commissario è stato assegnato il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza per provvedere. La scelta di un soggetto interno all’Amministrazione, ma in posizione funzionalmente sovraordinata rispetto all’ufficio inadempiente, risponde all’esigenza di assicurare l’esecuzione del giudicato senza soluzione di continuità, pur nell’ambito dell’organizzazione ministeriale. La facoltà di delega introduce un elemento di flessibilità operativa.

Quanto alle spese dell’ulteriore fase del giudizio di ottemperanza, il Collegio le ha poste a carico del Ministero, liquidandole in € 250,00 in favore del difensore antistatario, in applicazione del principio della soccombenza. L’ordinanza è stata comunicata a cura della Segreteria alle parti e al commissario ad acta nominato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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