Assegno di cura: priorità al bisogno sociale e non solo all’ISEE (TAR Campania n. 1020 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assegni di cura per persone con disabilità gravissima, la graduatoria degli ammessi al beneficio non può essere costruita sul solo indicatore economico. La d.G.R.C. n. 70/2024 impone di valutare congiuntamente le condizioni sociali ed economiche svantaggiate, da accertarsi mediante la scheda di valutazione sociale e l’ISEE più basso. Nell’ambito della medesima platea di disabili gravissimi, l’ISEE opera come criterio residuale di graduazione, non esclusivo. La selezione fondata sul solo parametro economico è viziata da difetto di istruttoria e da violazione dei criteri regionali, con conseguente annullamento della graduatoria. Il riconoscimento dell’eleggibilità per le annualità pregresse, in assenza di risorse sufficienti, non genera alcun legittimo affidamento al mantenimento del beneficio.

Il Fatto

La parte ricorrente, affetta da siringomelia a livello D4 e D7, presentava domanda di assegno di cura ai sensi del D.D. della Regione Campania n. 132 del 5 maggio 2018. La domanda otteneva esito positivo: l’U.V.I. riconosceva l’eleggibilità con livello tre, gravissimo, in terza fascia per le cure domiciliari. Nonostante tale riconoscimento, il beneficio non veniva corrisposto e la ricorrente era collocata tra gli eleggibili non finanziabili per l’annualità 2025, a valere sul F.N.A. 2023.

La parte ricorrente impugnava la determinazione dell’Ambito n. 28 del Comune di San Giorgio a Cremano, l’avviso pubblico e gli atti connessi, chiedendo l’accertamento del diritto all’erogazione dell’assegno e la declaratoria di illegittimità della graduatoria stilata in ordine alle attestazioni ISEE.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’assegno di cura come contributo integrativo dell’indennità di accompagnamento, ai sensi dell’art. 1, comma 5, d.P.C.M. 3 ottobre 2022. Da ciò deriva che il beneficio non è garantito in termini assoluti, ma dipende dai limiti delle risorse finanziarie disponibili. Su questo punto la Corte richiama Consiglio di Stato sez. III, 19 dicembre 2025, n. 10131.

Ne consegue il rigetto delle censure fondate sull’affidamento. La circostanza di essere stata destinataria del contributo per le annualità precedenti non può determinare alcuna aspettativa al mantenimento dell’assegno. Le singole graduatorie sono autonome e il principio della spesa storica non vincola l’Amministrazione. La prescrizione dell’allegato B della d.G.R.C. n. 70/2024, secondo cui i disabili gravissimi già valutati non devono essere rivalutati, riguarda gli obblighi programmatori dei Comuni e non esclude la valutazione annuale delle singole domande.

Il ricorso è invece accolto sul diverso profilo dei criteri di priorità. La delibera regionale stabilisce che è prioritario il soddisfacimento della platea delle persone con disabilità gravissima e che, all’interno di essa, per graduare le richieste vanno considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate, valutate tramite la scheda di valutazione sociale e l’ISEE più basso. La lettura della norma è inequivoca: impone la valutazione congiunta del disagio sociale e di quello economico.

Il Comune, al contrario, ha selezionato i beneficiari esclusivamente sulla base dell’ISEE. La circostanza è confermata dalla relazione del dirigente e dalla documentazione versata in atti a seguito dell’ordinanza istruttoria: nei fascicoli dei singoli valutati risulta per lo più mancante la scheda C, che pertiene alla valutazione sociale e attribuisce il punteggio PSOC. La graduatoria impugnata è stata così formulata senza tenere conto della situazione concreta del richiedente, del carico assistenziale e dell’effettiva necessità di supporto continuativo.

La violazione dei criteri regionali e i deficit istruttori degli atti gravati conducono all’annullamento della graduatoria e degli atti connessi, fatti salvi i successivi provvedimenti in sede di riedizione del potere. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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