Danno erariale per falso titolo di studio con scomputo del vantaggio (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 138 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità per indebita percezione di retribuzioni connesse a un rapporto di lavoro pubblico costituito sulla base di un titolo di studio falso, il danno erariale non coincide automaticamente con l’intero importo corrisposto. L’art. 1, co. 1-bis, l. n. 20/1994, quale norma speciale prevalente rispetto all’art. 2126 cod. civ., impone di scomputare il vantaggio comunque conseguito dalla P.A. e dalla comunità amministrata. L’illiceità della causa ostativa alla tutela retributiva opera solo in senso forte, per contrasto con norme generali e principi basilari dell’ordinamento, e non ricorre quando la prestazione resa sia routinaria e di modesta complessità. In tale ipotesi la pretesa creditoria va rideterminata, con valutazione equitativa, in misura pari al cinquanta per cento delle somme erogate.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un collaboratore scolastico cui erano stati conferiti incarichi di supplenza di terza fascia ATA per il triennio 2017-2019 e nel 2020. L’assunzione era avvenuta sulla base di un diploma di qualifica di “operatore dei servizi di ristorazione sala bar”, dichiarato come conseguito con il voto di 100/100 presso un istituto scolastico, ma in realtà mai ottenuto secondo gli accertamenti confluiti nella segnalazione ministeriale e nella documentazione acquisita in sede penale.
La Procura ha chiesto la condanna al pagamento di euro 25.805,27, calcolati al netto percepito, senza riduzione di addebito in ragione del dolo connotante la condotta. Il convenuto, ritualmente evocato, è rimasto contumace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma innanzitutto la propria giurisdizione, trattandosi di danno erariale cagionato da un dipendente pubblico e non di una vicenda a prevalente connotazione lavoristica. La citazione è ritenuta fondata su una istruttoria ancorata a segnalazione puntuale, con conseguente valutabilità nel merito ex art. 51, d.lgs. n. 174/2016.
La questione centrale riguarda la sorte delle retribuzioni corrisposte in forza di un contratto costituito sulla base di false dichiarazioni sul titolo di studio. La giurisprudenza contabile tradizionale ravvisa in tali fattispecie una illiceità della causa che, ex art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela retributiva, rendendo integralmente dovuta la restituzione. Il Collegio rimedita tale approdo.
Il percorso argomentativo muove da tre direttrici. Anzitutto l’art. 1, co. 1-bis, l. n. 20/1994, norma speciale prevalente, impone di detrarre dal danno i vantaggi “comunque conseguiti” dalla P.A., senza eccezione alcuna, né la parte attrice né la datrice di lavoro hanno provato il mancato o minor vantaggio derivante dalla prestazione innegabilmente resa. In secondo luogo, l’illiceità della causa rilevante ai fini dell’art. 2126 cod. civ. non ricorre in ogni caso di contrarietà a norme imperative, ma solo in presenza di contrasto con i principi etici fondamentali dell’ordinamento, secondo la lettura avallata dalla Corte cost. n. 296/1990 e dalle Sezioni Unite n. 63 del 1973. Nella specie la prestazione lavorativa non è intrinsecamente illecita, essendo la condotta mendace collocata “a monte” del rapporto.
Il Collegio richiama altresì gli orientamenti della giurisprudenza civile e amministrativa, da Cass. n. 20722 del 2019 a Cons. Stato n. 5117 del 2014, e la pronuncia penale Cass. n. 12791 del 2021, che riconosce la retribuzione per la prestazione effettivamente svolta in caso di truffa finalizzata all’assunzione.
Su tali basi la Sezione distingue tre ipotesi. La prima concerne prestazioni non routinarie richiedenti titoli di elevata specializzazione non posseduti, con pieno obbligo restitutorio. La seconda riguarda prestazioni routinarie svolte da soggetto titolato, con rigetto della pretesa attorea. La terza, qui configurata, attiene a prestazioni basiche rese da soggetto privo del titolo prescritto: pur restando ferma la valenza penale, disciplinare e civile della condotta, la P.A. ha fruito di un vantaggio ex art. 1, co. 1-bis, l. n. 20/1994, prudenzialmente quantificato nel cinquanta per cento della prestazione.
Il convenuto è pertanto condannato al risarcimento di euro 12.902,63, pari al 50% dell’importo contestato, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza, con spese di giudizio a carico della parte soccombente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.