Contratto ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 può avere effetti retroattivi (Cass. civ. Sez. I n. 25046 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 con effetti retroattivi, anche nell’anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni. Si tratta di contratti imposti dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale. Rileva, in particolare, la determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici, può sopraggiungere anche oltre l’anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli. È pertanto erronea l’impostazione che nega in astratto efficacia al titolo negoziale per attività eseguite in epoca precedente alla sua stipulazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Salerno, su richiesta di una struttura privata esercente attività di patologia clinica e analisi biologiche, ha ingiunto all’ASL il pagamento di una somma a titolo di recupero dello sconto praticato sul corrispettivo spettante per prestazioni rese in favore di soggetti convenzionati, in forza di una sentenza del TAR Lazio.

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo. La Corte d’Appello di Salerno ha poi accolto l’appello dell’ASL, rilevando l’inefficacia dell’accordo contrattuale ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992, stipulato in data successiva alle prestazioni: un titolo negoziale non poteva spiegare efficacia riguardo ad attività eseguite in epoca anteriore. La struttura ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il terzo motivo, esaminato per primo in base al principio della ragione più liquida, è fondato. La Corte richiama il principio enunciato dalla propria sentenza n. 16221/2025, cui intende dare continuità, e ne fa applicazione al caso concreto.

Il contratto di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 è un contratto imposto dalla legge. Esso è disciplinato da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale. In questo quadro la fissazione dei tetti di spesa può intervenire, in modo fisiologico, anche oltre l’anno di riferimento.

Ne deriva che è erronea l’impostazione della sentenza impugnata, secondo cui la pubblica amministrazione non potrebbe stipulare il contratto con effetti retroattivi per il solo rilievo astratto che un titolo negoziale non spiegherebbe efficacia riguardo a prestazioni eseguite in epoca precedente.

Nel caso di specie il contratto risulta stipulato in data 2.10.2013, a fronte di prestazioni sanitarie eseguite nel gennaio dello stesso anno, dopo la determinazione del tetto di spesa. Il titolo negoziale è dunque intervenuto in tempi del tutto ragionevoli.

Gli altri motivi restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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