Assegno nucleo familiare a straniero lungo soggiornante con prova del reddito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26070 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reddito del nucleo familiare costituisce elemento costitutivo del diritto all’assegno per il nucleo familiare, non mero parametro di graduazione dell’importo. In virtù dell’art. 2 del d.l. n. 69/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 153/1988, l’assegno non spetta quando la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale da lavoro dipendente sia inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo. La prova di tale requisito incombe su tutti i richiedenti, cittadini italiani, europei o extraeuropei, secondo la regola generale dell’art. 2697 cod. civ., e può essere fornita con ogni mezzo idoneo. Non sussiste disparità di trattamento ai sensi dell’art. 11 della direttiva 2003/109/CE, poiché al soggiornante di lungo periodo non sono imposti oneri probatori più gravosi di quelli dei cittadini comunitari.

Il Fatto

Un cittadino extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e con nucleo familiare residente nel paese di provenienza, agisce per il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare. Il Tribunale di Ravenna rigetta la domanda per mancanza di prova del reddito del nucleo familiare. La Corte d’appello di Bologna conferma il rigetto e respinge il gravame.

Il ricorrente propone ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 2 del d.l. n. 69/1988, dell’art. 12 delle preleggi e dei principi della direttiva 2003/109/CE, come interpretati dalla giurisprudenza eurounitaria. L’INPS resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa ermeneutica del ricorrente, che qualifica il reddito del nucleo familiare come mero fattore di calcolo della prestazione. Tale lettura non è condivisibile: il reddito inerisce agli elementi costitutivi del diritto alla prestazione, commisurata al contributo di tutti i componenti del nucleo.

Ne deriva che la prova del requisito reddituale grava su tutti coloro che reclamino l’assegno, indipendentemente dalla cittadinanza, e può essere assolta con ogni mezzo idoneo. La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare Cass. sez. lav. n. 11960 del 2025, cui intende dare continuità, nonché Cass. sez. lav. n. 4377 del 2023, n. 6953 del 2023 e n. 7097 del 2023.

La disparità di trattamento prospettata dal ricorrente, e posta a fondamento della richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del TFUE, non sussiste. Al ricorrente non sono stati addossati oneri probatori più gravosi di quelli dei cittadini italiani: la Corte di merito ha incentrato il rigetto sulla carenza di allegazione, prima ancora che di prova, dei requisiti costitutivi della pretesa, valutando in modo organico e coerente tutti gli elementi acquisiti.

I principi di Cass. n. 11960 del 2025, confermati da decisioni successive (Cass. n. 24032/2025, n. 24029/2025, n. 24027/2025, n. 24025/2025, n. 24024/2025 e n. 24022/2025), valgono anche rispetto al dedotto contrasto con il diritto eurounitario. La Corte territoriale si è limitata ad applicare la regola generale dell’art. 2697 cod. civ., onerando il ricorrente della prova di uno dei presupposti della prestazione assistenziale. Diversamente opinando, il lungo soggiornante godrebbe di un onere probatorio semplificato rispetto ai cittadini comunitari.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e alla sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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