Notifica cartella a persona di famiglia: necessaria la raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. V n. 26069 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti tributari, la disciplina dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973 impone l’invio della raccomandata informativa allorché la consegna dell’atto sia effettuata a persona diversa dal destinatario, ivi compreso il familiare convivente. Tale adempimento costituisce requisito essenziale del procedimento notificatorio, non derogabile in ragione del rapporto personale tra consegnatario e destinatario. La sua omissione determina la nullità della notificazione, ove non sanata dalla costituzione in giudizio del contribuente. Resta invece valida la notifica eseguita nel domicilio fiscale per ultimo noto, non essendo l’amministrazione finanziaria tenuta a verificare l’attualità dello stesso.
Il Fatto
La contribuente impugna una cartella di pagamento per Irpef e il conseguente preavviso di fermo, deducendo la nullità della notificazione, eseguita presso un’abitazione nella quale non risiedeva più da alcuni mesi. La Commissione Tributaria Provinciale accerta la legittimità degli atti. La CTR della Sicilia, rigettando l’appello, conferma la pronuncia di primo grado.
La contribuente ricorre in Cassazione con quattro motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; la società di riscossione resta intimata.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 139 c.p.c. e dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, lamentando che la CTR non abbia rilevato la nullità della notifica eseguita in un’abitazione diversa da quella di effettiva residenza. Il motivo è ammissibile, ma infondato. La Corte ricorda che la notificazione degli atti impositivi deve essere effettuata nel domicilio fiscale del destinatario, salvo il caso di consegna in mani proprie. Il contribuente ha l’onere di comunicare le variazioni entro trenta giorni; gli effetti della variazione di indirizzo nell’ambito del medesimo Comune sono disciplinati dall’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, con ultrattività del vecchio indirizzo di trenta giorni, come affermato da Cass. n. 23334 del 2017.
Nella specie, l’anno di imposta oggetto di rettifica è il 2006, durante il quale la contribuente risiedeva pacificamente all’indirizzo di notifica. Il trasferimento è di molto successivo e di pochi mesi anteriore alla notifica, e la contribuente non ha dimostrato di aver ritualmente comunicato il mutamento. La notifica è stata effettuata a mani della madre, che si è dichiarata convivente.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, si denuncia la violazione dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973, per non aver la CTR rilevato che il mancato invio della raccomandata informativa comportasse l’invalidità della notificazione. Il motivo è fondato. Essendo la notifica avvenuta nel 2009, si applica la regola che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, prevede l’invio della raccomandata, pacificamente non avvenuto. La Corte richiama Cass. n. 2868 del 2017, che ha ritenuto essenziale l’invio della raccomandata anche in caso di consegna a persona di famiglia, e Cass. n. 2377 del 2022, che ha chiarito come la raccomandata informativa semplice sia giustificata dalla ragionevole aspettativa che l’atto venga conosciuto dal destinatario.
La CTR non si è conformata a tali principi. I giudici di appello si sono limitati ad affermare che la notifica è avvenuta mediante consegna a persona di famiglia che ha firmato la relata, omettendo di verificare se il procedimento notificatorio si fosse svolto secondo le formalità prescritte dalla lett. b-bis). Il primo motivo è rigettato, il secondo è accolto, con assorbimento dei restanti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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